Concordato fallimentare. Escluse dal voto le società in conflitto di interessi con la proponente

Pubblicato il



Concordato fallimentare. Escluse dal voto le società in conflitto di interessi con la proponente

Diritto di voto nel concordato fallimentare con limiti per le società che controllano o sono controllate da chi propone il concordato.

La sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, n. 17186 del 28 giugno 2018, ha trattato il caso del mancato accoglimento, da parte del tribunale, del concordato di omologazione in quanto la proposta era stata accettata con il voto favorevole anche delle società proponenti, enti che erano in conflitto di interessi e quindi non potevano partecipare al voto.

In sede di Corte d’appello, però, è stato ritenuto non sussistente un conflitto di interessi nella procedura di concordato fallimentare, provato anche dal fatto che, in assenza di una norma che lo esclude, lo stesso creditore proponente è ammesso al voto.

La questione è giunta di fronte alle Sezioni Unite che ha fornito le seguenti precisazioni.

Conflitto di interessi e principio di autonomia negoziale

Pur non essendo presente, nella legge fallimentare, una norma analoga a quella in materia di assemblea delle società, che disciplini il conflitto d'interesse dei creditori nel voto sul concordato, non significa che nel concordato non siano possibili conflitti d'interesse con riferimento al voto dei creditori.

Perché possa parlarsi dell’esistenza di un conflitto di interessi di un soggetto, facente parte di una collettività, è sufficiente che vi sia un contrasto del suo interesse individuale con l’interesse comune all’intera collettività.

Qui si inserisce il discorso riguardante il principio cardine del diritto privato ossia quello dell’autonomia negoziale; questo viene messo in discussione ogni volta che la scelta della maggioranza viene attaccata dalla presenza, in capo ad uno dei suoi componenti, di un conflitto di interessi, che va “sterilizzato”.

La sterilizzazione va effettuata inserendo un divieto sanzionato di partecipazione al voto dei soggetti che si trovano in situazioni di conflitto di interessi.

La sentenza pone in evidenza come vi sia un contrasto di interessi di carattere immanente tra chi formula la proposta di concordato e i creditori che tale proposta sono chiamati ad accettare. Infatti, il primo ha interesse a concludere l'accordo sborsando meno denaro possibile, mentre gli altri hanno interesse ad ottenere il massimo possibile, al fine di avere soddisfazione dei loro crediti.

In conclusione, i creditori proponenti non hanno diritto di voto sulla loro stessa proposta, anche se, in quanto interessati alla soddisfazione dei propri crediti, possono partecipare al voto a condizione che venga neutralizzato il conflitto di interesse, attraverso la tecnica del classamento.

Disponendo il rinvio della causa ad altro giudice, viene espresso il seguente principio: sono escluse dal voto sulla proposta di concordato fallimentare e dal calcolo delle maggioranze le società che controllano la società proponente o sono da essa controllate o sono sottoposte a comune controllo.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito