Premio INAIL, oscillazione in riduzione: confermate le nuove aliquote

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Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per il programma di Governo - Presidenza del Consiglio dei Ministri, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che autorizza l’INAIL all’applicazione, dal 1° gennaio 2026 delle nuove aliquote di oscillazione, in riduzione, del tasso medio per andamento infortunistico favorevole di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione Inail 21 luglio 2025, n. 146.

Il provvedimento, che sarà a breve reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro, nella sezione “Pubblicità legale”, conferma integralmente le previsioni di cui alla delibera INAIL n. 146 del 2025, applicate dall’Istituto in via provvisoria e con riserva di richiedere i maggiori premi dovuti in caso di variazioni già in occasione dell’autoliquidazione 2025/2026 (circolare INAIL n. 3 del 20 gennaio 2026), al fine di non penalizzare le imprese potenzialmente beneficiarie di riduzioni del premio.

Ma andiamo con ordine partiamo dal principio

Revisione delle aliquote INAIL: quadro normativo

L’articolo 1 del c.d. decreto Sicurezza sul lavoro (decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198) ha autorizzato l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, a procedere alla revisione delle aliquote di oscillazione in riduzione del tasso medio per andamento infortunistico.

L’intervento mira a rafforzare il sistema premiale, incentivando la prevenzione e riconoscendo condizioni più favorevoli alle imprese con un andamento infortunistico positivo, nel rispetto degli equilibri della gestione tariffaria.

La norma prevede tuttavia un limite: restano escluse dal beneficio le aziende che, negli ultimi due anni, abbiano riportato condanne definitive per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, rinviando a un successivo decreto attuativo – con il coinvolgimento anche del Ministero della giustizia – la definizione delle modalità operative.

In questo quadro si inserisce la delibera INAIL n. 146 del 21 luglio 2025, con cui sono state aggiornate le aliquote in bonus previste dall’articolo 20 delle modalità applicative delle tariffe dei premi del 2019.

Il successivo decreto interministeriale Lavoro–MEF, in fase di ufficializzazione, si limita a recepire e approvare tali modifiche, rendendole operative con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Il decreto, composto da un solo articolo, dispone infatti l’approvazione delle modifiche alle tariffe INAIL, recependo integralmente la delibera del Consiglio di amministrazione n. 146/2025 (come rettificata dalla n. 185/2025).

In particolare:

  • viene introdotta la nuova Tabella A “Bonus”, con effetto dal 1° gennaio 2026;
  • sono aggiornate le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 (articoli 6, 7, 8, 10, 20, 21, 22, 27, 28 e 29);
  • sono modificate le descrizioni di alcune lavorazioni ai fini della classificazione tariffaria.

Le disposizioni sono contenute negli Allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del decreto.

Modifiche alle modalità di applicazione delle tariffe

Il decreto interministeriale (Allegato 1), recependo quanto proposto dall’INAIL, introduce un insieme organico di modifiche agli articoli 6, 7, 8, 10, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

Le modifiche introducono una revisione significativa dell’assetto delle competenze.

Più in dettaglio, in via generale è ridefinita la competenza amministrativa, con il trasferimento delle funzioni dal Presidente dell’INAIL alle strutture territoriali (Direzioni regionali, Sede regionale di Aosta, Direzioni provinciali di Trento e Bolzano), in coerenza con un modello organizzativo maggiormente decentrato.

Rilievo centrale va attribuito all’articolo 20 assume, che modifica i criteri di determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

Confermata l’operatività della nuova tabella A “Bonus”, prevista dall’articolo 20, comma 5, delle modalità applicative delle tariffe 2019.

 Le nuove aliquote di riduzione, applicabili dal 1° gennaio 2026, sono articolate in base ai lavoratori-anno (N) e all’indice ISAR, con percentuali di sconto più elevate rispetto al sistema precedente.

Nei casi di non significatività della PAT, l’aliquota fissa di riduzione è stata elevata al 13% (in luogo del precedente 5%), come rettificato dalla delibera INAIL 19 novembre 2025, n. 185.

Restano invariate le aliquote in aumento (malus) previste dalla Tabella B per andamento infortunistico sfavorevole.

L’articolo 29, infine, stabilisce che il pagamento dei premi deve avvenire secondo le modalità e i termini indicati dall’INAIL.

Aggiornamento della classificazione delle lavorazioni

L’Allegato 2 introduce modifiche estese alle descrizioni delle lavorazioni nelle diverse gestioni tariffarie (Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività), con l’obiettivo di adeguare la classificazione alle evoluzioni dei processi produttivi.

Le modifiche interessano, tra gli altri:

  • il settore agroalimentare, con una più puntuale articolazione delle fasi di allevamento, macellazione e trasformazione;
  • le attività di produzione vinicola e di bevande fermentate;
  • i processi di conservazione e trasformazione degli alimenti;
  • le attività di installazione e manutenzione di impianti industriali;
  • la logistica, la movimentazione e il magazzinaggio delle merci;
  • i servizi operativi, inclusi quelli svolti tramite piattaforme digitali per la consegna urbana;
  • le attività artigianali e manifatturiere, quali la produzione di mobili, ceramiche e calzature.

Le nuove formulazioni introducono un maggiore livello di dettaglio e chiariscono i confini tra le diverse voci tariffarie, anche mediante espliciti rinvii ed esclusioni.

Coordinamento con le istruzioni INAIL

Va da ultimo evidenziato che l'INAIL, con la circolare n. 3 del 20 gennaio 2026 ha comunicato l’applicazione, in via provvisoria, delle nuove aliquote nell’ambito dell’autoliquidazione 2025/2026, nelle more della pubblicazione del decreto interministeriale.

Le nuove aliquote di riduzione sono applicate con espressa riserva di recupero dei maggiori premi nei casi di:

  • mancata adozione del decreto attuativo o sua difformità rispetto alla proposta INAIL;
  • presenza, nei due anni precedenti, di condanne definitive per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Alla luce del successivo completamento del quadro normativo, le riduzioni risulterebbero pertanto confermate ai fini dell’autoliquidazione 2025/2026.

Allegati

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