Concordato preventivo biennale: chiarimenti su cessazione, decadenza e ravvedimento speciale
Pubblicato il 08 gennaio 2026
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Con la pubblicazione di due nuove FAQ in data 7 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti interpretativi in materia di concordato preventivo biennale (CPB), soffermandosi in particolare sulle condizioni di accesso e sulle cause di esclusione, nonché sulle cause di decadenza dal regime.
L’intervento si inserisce in una fase di particolare rilevanza operativa. Dal 1° gennaio 2026, infatti, i soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che hanno aderito nei termini di legge al CPB per il biennio 2025-2026 possono esercitare l’opzione per il regime di ravvedimento speciale, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP.
L’opzione deve essere esercitata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 e può riguardare anche una sola annualità.
La possibilità discende dall’articolo 12-ter del Decreto legge n. 84 del 2025, convertito dalla Legge n. 108 del 2025, che limita l’accesso al ravvedimento speciale esclusivamente ai contribuenti che hanno aderito al CPB 2025-2026 entro il 30 settembre 2025.
In tale contesto, i chiarimenti forniti con le FAQ del 7 gennaio 2026 assumono un grande rilievo, poiché incidono direttamente sulla permanenza nel concordato e, di riflesso, sulla legittima fruizione delle misure premiali collegate, incluso il ravvedimento.
Trasformazione “atipica” da Snc a impresa individuale e cessazione del CPB
La FAQ pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 7 gennaio 2026, inserita nella sezione “Condizioni di accesso e cause di esclusione”, affronta il tema della trasformazione “atipica” da società in nome collettivo (Snc) a impresa individuale e chiarisce in modo puntuale le conseguenze sul concordato preventivo biennale (CPB).
La fattispecie oggetto di chiarimento è così delineata. Nel settembre 2025 una Snc, fino ad allora composta da due soci e aderente al CPB 2024-2025, rimane con un unico socio, il quale:
- acquisisce la quota dell’altro socio;
- dichiara espressamente, nell’atto, la volontà di proseguire l’attività in forma di impresa individuale;
- procede, a tal fine, all’apertura di una nuova partita IVA.
Richiamando la circolare n. 54 del 19 giugno 2002, in materia di trasformazioni “atipiche”, il quesito chiede se, ai fini del CPB, tale operazione debba essere qualificata come cessazione dell’attività della società e se comporti, conseguentemente, la fuoriuscita dal concordato.
Inquadramento fornito dall’Agenzia delle Entrate
Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate richiama preliminarmente quanto già chiarito al paragrafo 2.4.4 della circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, dedicato alle operazioni societarie straordinarie e alle modifiche della compagine sociale per i contribuenti che applicano gli ISA.
In tale documento è precisato che, nel corso di applicazione del CPB, qualora:
- la società sia interessata da operazioni di fusione, scissione o conferimento, oppure
- la società di persone di cui all’articolo 5 del TUIR subisca modifiche della compagine sociale che incidono sulla struttura soggettiva,
il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica l’evento.
La ratio della disposizione è individuata nell’esigenza di evitare che il concordato continui a produrre effetti in presenza di modifiche sostanziali della soggettività del contribuente, poiché la proposta è costruita su una specifica realtà economica e organizzativa, diversa da quella risultante dopo l’operazione.
L’Agenzia richiama inoltre l’orientamento della Corte di Cassazione, espresso con la sentenza n. 3671 del 16 febbraio 2007, secondo cui la prosecuzione dell’attività in forma individuale da parte del socio superstite:
- è sempre preceduta dallo scioglimento della società;
- comporta la liquidazione del patrimonio sociale;
- si conclude con l’assegnazione dell’azienda al socio rimasto.
Effetti civilistici e fiscali e le conseguenze operative sul CPB
Alla luce di tali premesse, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che la trasformazione da Snc a impresa individuale, pur configurandosi:
- ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, come una trasformazione “atipica” con continuità dei valori fiscali,
- ai fini civilistici e delle imposte indirette, come uno scioglimento della società,
determina comunque una discontinuità soggettiva rilevante ai fini del concordato.
In particolare, il venir meno della pluralità dei soci e la prosecuzione dell’attività da parte del solo socio superstite, mediante apertura di una nuova partita IVA, realizzano quelle modifiche sostanziali della soggettività che costituiscono il presupposto applicativo dell’articolo 21 del Decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate afferma che la trasformazione “atipica” da Snc a impresa individuale:
- implica lo scioglimento della società;
- comporta la cessazione del concordato preventivo biennale;
- produce effetti a partire dalla seconda annualità concordata, ossia dal periodo d’imposta 2025.
Ne consegue che:
- resta ferma la validità del concordato per l’anno 2024;
- resta altresì salva l’efficacia dell’eventuale ravvedimento sugli anni pregressi fino al 2022, qualora legittimamente esercitato dalla Snc;
- per il periodo d’imposta 2025, sia la società di persone, nella dichiarazione finale, sia la nuova impresa individuale, nella propria dichiarazione, devono determinare e indicare il reddito effettivo, secondo le regole ordinarie, senza applicare il reddito concordato.
Dichiarazione integrativa e calcolo della soglia del 30%
La seconda FAQ pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 7 gennaio 2026, inserita nella sezione “Cause di decadenza”, fornisce un chiarimento di particolare rilievo operativo in merito al calcolo della soglia del 30% oltre la quale si determina la decadenza dal concordato preventivo biennale (CPB) in presenza di errori incidenti sul reddito concordato.
Il quesito sottoposto all’Amministrazione finanziaria riguarda la corretta modalità di determinazione della variazione percentuale del reddito o del valore della produzione netta (VPN) nei casi in cui, successivamente all’adesione al CPB, il contribuente presenti una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998.
In particolare, si chiede di chiarire su quale grandezza debba essere calcolata la soglia del 30%, rilevante ai fini della decadenza dal concordato.
Quadro normativo di riferimento
L’Agenzia richiama l’articolo 22 del Decreto legislativo n. 13 del 2024, che disciplina le cause di decadenza dal CPB. In base al comma 1, lettera b), la decadenza si verifica quando, a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati dichiarati determinano una quantificazione diversa dei redditi o della VPN rispetto a quelli utilizzati per l’accettazione della proposta di concordato.
Sul punto, la circolare n. 9/E del 2025, al paragrafo 1.11, ha precisato che la decadenza rileva solo qualora le integrazioni o le modifiche:
- determinino un minor reddito o una minore VPN oggetto del concordato;
- per un importo superiore al 30%.
La stessa impostazione è stata ribadita dalla FAQ n. 1 del 15 dicembre 2025, che ha chiarito come la proposta di CPB non si aggiorni a seguito della dichiarazione integrativa, essendo il ricalcolo finalizzato esclusivamente alla verifica della decadenza.
Criterio di calcolo della soglia del 30%
Con la FAQ del 7 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce il chiarimento decisivo sul parametro di riferimento.
Secondo un’interpretazione letterale e sistematica dell’articolo 22 del Dlgs n. 13 del 2024, la variazione del 30% deve essere calcolata avendo riguardo al reddito concordato originariamente accettato, vale a dire prima delle integrazioni.
Il reddito che emergerebbe sulla base dei dati corretti:
- non sostituisce il reddito concordato;
- rileva unicamente come termine di confronto per verificare il superamento della soglia.
Esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia illustra il criterio con un esempio numerico:
- reddito concordato e accettato: 150;
- reddito che sarebbe stato proposto sulla base dei dati corretti comunicati con la dichiarazione integrativa: 200;
- differenza: 50.
Poiché:
- il 30% di 150 è pari a 45,
- la variazione (50) supera tale limite,
si determina la decadenza dal CPB.
Implicazioni operative
Il chiarimento conferma che, in presenza di dichiarazioni integrative, è indispensabile:
- ricostruire quale sarebbe stata la proposta di CPB (in termini di reddito e di VPN IRAP) sulla base dei dati corretti;
- confrontare tale valore con il reddito concordato originariamente accettato;
- verificare se la differenza superi la soglia del 30%, calcolata esclusivamente su quest’ultimo.
Con questi ulteriori due chiarimenti, è confermata, ancora una volta, l’impostazione rigorosa dell’Agenzia delle Entrate nel presidiare la coerenza soggettiva e informativa del concordato preventivo biennale.”
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