Concordato preventivo. Credito Iva a esigibilità differita con natura concorsuale

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Concordato preventivo. Credito Iva a esigibilità differita con natura concorsuale

Nella risposta ad interpello n. 164 del 28 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni importanti aspetti riguardanti l’Iva a esigibilità differita in presenza di società soggetta a procedura concorsuale.

Specificatamente, il quesito riguardava alcune prestazioni di servizi rese nei confronti di enti pubblici, fatturate in regime di esigibilità differita, che erano state contabilizzate prima della procedura concorsuale, ma pagate successivamente all’apertura della stessa. L’istante chiedeva se la suddetta Iva a esigibilità differita fosse riconducibile tra i crediti prededucibili, ossia tra i crediti concorsuali.

Concordato preventivo, crediti prededucibili ed esigibilità dell’Iva

L’Agenzia, nella sua risposta n. 164/2019, ricorda che l’articolo 111 del Regio decreto 267/1942 (Legge Fallimentare) annovera tra i crediti prededucibili quelli qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, e che i criteri necessari e alternativi per attribuire la prededucibilità sono:

  • quello della specifica previsione normativa;

  • quello cronologico;

  • quello funzionale.

La Corte di Cassazione, al fine di individuare quale sia il credito sorto in occasione o in funzione delle procedure concorsuali (cosiddetto credito della massa o della procedura), ha stabilito che tale deve essere considerato “...il credito... sorto nei confronti della gestione fallimentare, come spesa o come credito di amministrazione, o ancora come credito inerente all’esercizio provvisorio dell’impresa”.

La nozione di esigibilità differita dell’Iva va intesa, invece, come il diritto dell’Erario a pretendere il tributo a partire da un preciso momento (che, nel caso di specie, coincide con il pagamento del corrispettivo da parte dell’ente cessionario o committente, a favore del cedente o prestatore). Diversamente, il momento di effettuazione dell'operazione rimane ancorato al verificarsi degli eventi previsti dalla legge: consegna o spedizione dei beni, emissione della fattura ecc.

Con l’ulteriore conseguenza che, da un lato, la fattura a esigibilità differita emessa dal cedente o prestatore è da considerarsi fattura definitiva e, dall’altro, che l’aliquota Iva applicata all’operazione è anch’essa definitiva, non più suscettibile di variazione, in caso di successive modifiche legislative.

Esigibilità dell’Iva in presenza di procedure concorsuali

Riferendosi alla fattispecie in esame, l’Agenzia precisa che il suddetto principio può trovare applicazione anche nel caso di procedure concorsuali dell’operatore cedente o prestatore.

Infatti, dato che le operazioni in questione si considerano effettuate al momento di emissione della fattura, il credito Iva dell’Erario non può essere considerato sorto “in occasione o in funzione delle procedure concorsuali”, anche se il pagamento della prestazione o cessione si è verificato successivamente all’apertura della procedura stessa.

Il debito Iva vantato dall’Erario ha, quindi, natura concorsuale e deve essere pagato in sede di riparto, rispettando l’ordine di distribuzione e secondo i principi che regolano la par condicio creditorum.

Di conseguenza, l’istante potrà presentare la dichiarazione integrativa per l’anno 2017 e per l’anno 2018, in relazione alle somme percepite in tali anni a seguito dei decreti ingiuntivi e rispetto all’Iva divenuta esigibile.

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