Congedo straordinario per coniuge disabile, quale indennità?

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Congedo straordinario per coniuge disabile, quale indennità?

Il tribunale di Roma, con l’importante sentenza dello scorso 6 giugno n. 5313, si è pronunciato sugli elementi che concorrono a determinare l’indennità per congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001.

Il congedo straordinario per coniuge disabile, chi può chiederlo

Il congedo straordinario in oggetto, continuativo o frazionato e non superiore a due anni, può essere chiesto dal coniuge convivente di soggetto con handicap grave. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione, oltre a non poter svolgere attività lavorativa.

Indennità per congedo straordinario, la sentenza

Il comma 5 ter del citato art. 42 prevede che, proprio perché non sussiste diritto alla retribuzione, durante il periodo di congedo straordinario spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, fino a un importo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale (importo rivalutato annualmente secondo l’indice Istat).

Con la sentenza n. 5313/2022, il tribunale di Roma, con riferimento alla dizione “voci fisse e continuative del trattamento”, ritiene che non debbano essere ricomprese la tredicesima e quattordicesima mensilità, in quanto assimilabili alle voci variabili della retribuzione; tale posizione contrasta con quanto espresso dall’Inps con circolare n. 14/2007, ritenuta superata dal fatto che la formulazione del comma 5-ter è successiva  rispetto alla circolare.

Inoltre, prosegue il tribunale, poiché durante il periodo di congedo straordinario non maturano ferie, Tfr e tredicesima, sarebbe del tutto illogico includere i ratei delle mensilità supplementari nella relativa indennità.

Né sussiste disparità di trattamento rispetto alla inclusione dei ratei di tredicesima e quattordicesima prevista nel trattamento riconosciuto ai lavoratori che usufruiscono dei tre giorni di permesso mensile per assistenza di persona con handicap grave o di congedo di maternità, espressamente prevista dal legislatore proprio come eccezione che conferma la regola.

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