Consob, contributo di vigilanza per cripto-attività 2026
Pubblicato il 28 gennaio 2026
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La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) ha determinato il contributo di vigilanza dovuto per l’esercizio 2026 dai soggetti sottoposti alla propria supervisione, ai sensi dell’articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
La delibera del 17 dicembre 2025, n. 23799, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026, assume particolare rilievo in quanto:
- conferma e aggiorna il sistema contributivo applicabile agli operatori tradizionali dei mercati finanziari;
- introduce in modo organico il contributo di vigilanza per i soggetti operanti nel mercato delle cripto-attività, in attuazione del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) e del D.lgs. 129/2024.
L’Allegato alla delibera 23799/2025, parte integrante del provvedimento, contiene la tabella analitica con l’individuazione dei soggetti obbligati, le misure del contributo, nonché i termini e le modalità di versamento.
Va ricordato che la delibera Consob n. 23700 del 15 ottobre 2025 ha introdotto, per le aziende che operano nei mercati delle cripto-attività una nuova forma di contributo di vigilanza.
Chi è tenuto al pagamento del contributo di vigilanza
Ai sensi dell’articolo 1 della delibera 23799/2025, sono tenuti al versamento del contributo di vigilanza 2026 i soggetti indicati nella tabella di cui all’articolo 3, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo:
- Intermediari finanziari tradizionali, quali:
- Società di intermediazione mobiliare (SIM);
- imprese di investimento italiane ed estere;
- banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie;
- società di gestione del risparmio (SGR) e gestori di fondi;
- Emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;
- Gestori di infrastrutture di mercato, inclusi:
- gestori di mercati regolamentati;
- gestori di sistemi multilaterali di negoziazione (MTF);
- internalizzatori sistematici;
- Società di revisione e revisori legali, con incarichi su enti di interesse pubblico (EIP) o enti sottoposti a regime intermedio (ESRI);
- Soggetti operanti nel settore delle cripto-attività, introdotti in modo espresso dall’Allegato alla delibera.
Criteri di determinazione del contributo
L’articolo 3 della delibera del 17 dicembre 2025, in combinato disposto con l’Allegato, prevede che il contributo di vigilanza sia determinato secondo criteri differenziati, in funzione della categoria di appartenenza del soggetto vigilato. In particolare, il contributo può essere calcolato sulla base di:
- quote fisse, predeterminate per singola autorizzazione, istanza o strumento;
- quote variabili, commisurate a:
- ricavi da servizi di investimento;
- capitale sociale o numero di strumenti finanziari quotati;
- volume delle attività o delle cripto-attività trattate;
- numero di servizi autorizzati o notificati.
Sono inoltre previsti, per numerose categorie, tetti massimi di contribuzione, finalizzati a garantire proporzionalità e sostenibilità dell’onere.
Cripto-attività: i nuovi contributi introdotti dal MiCAR
Particolare rilevanza assume la disciplina applicabile ai soggetti operanti nei mercati delle cripto-attività, contenuta nelle lettere aa) – ag) dell’articolo 3 dell’Allegato.
Per i prestatori di servizi per le cripto-attività (Crypto-Asset Service Providers – CASP), ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114, sono previsti:
- 20.000 euro per ciascuna istanza di autorizzazione presentata nel corso del 2026;
- 10.000 euro per ciascun servizio autorizzato o notificato, per i CASP già operativi alla data del 30 giugno 2026.
I soggetti che notificano alla Consob il white paper per l’offerta al pubblico o l’ammissione alle negoziazioni di cripto-attività other than sono tenuti al versamento di:
- euro per ogni notifica;
- euro per ogni modifica successiva del documento.
Il contributo dovuto dai gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività è determinato in funzione del numero di cripto-attività trattate, con importi crescenti fino a 262.550 euro per i soggetti che superano le 5.000 cripto-attività negoziate.
Sono inoltre disciplinati:
- gli emittenti di token collegati ad attività (ART);
- i responsabili del registro per la circolazione digitale (DLT),
per i quali il contributo varia in base allo stato (nuova istanza o soggetto già iscritto) e alla tipologia di attività svolta.
Termini e modalità di versamento
Scadenze
In linea generale, il versamento del contributo di vigilanza 2026 deve essere effettuato entro:
- il 15 aprile 2026, per la maggior parte dei soggetti vigilati;
- il 28 febbraio 2026, per alcune infrastrutture di mercato;
- il 15 luglio 2026, per specifiche categorie di operatori nel settore delle cripto-attività.
Modalità di pagamento
- Il pagamento avviene mediante avviso PagoPA.
- I soggetti esteri possono ricorrere, in via alternativa, al bonifico bancario, nei casi in cui non sia possibile utilizzare PagoPA.
- Per alcune fattispecie (istanze di autorizzazione o notifiche), il versamento è condizione per l’avvio o la conclusione del procedimento amministrativo.
Conseguenze del mancato pagamento
Il mancato versamento del contributo entro i termini stabiliti comporta:
- l’avvio della procedura di riscossione coattiva, ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 724/1994;
- l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale.
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