Contenzioso tributario: no a irragionevoli sanzioni di inammissibilità

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Contenzioso tributario: no a irragionevoli sanzioni di inammissibilità

Processo tributario: la mancata indicazione della Commissione tributaria competente non determina l'inammissibilità dell'atto di appello se la controparte si sia comunque costituita.

Nel contenzioso fiscale, infatti, le cause di inammissibilità vanno interpretate restrittivamente, dovendosi riservare loro un limitato campo di operatività, comprensivo di quei soli casi nei quali l'estremo rigore sia davvero giustificato.

Va tenuto conto, inoltre, dell'insegnamento della Corte costituzionale secondo cui le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in modo da tutelare le parti in posizione di parità, evitando "irragionevoli sanzioni di inammissibilità".

E' quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 3090 del 1° febbraio 2022, pronunciata con riferimento all'esame dei profili di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi tributari.

In occasione del predetto esame - ha evidenziato la Corte - la realizzazione della giustizia non va, in via generale, contrastata in assenza di ragioni di seria importanza; inoltre, si devono adottare criteri di equa razionalità nella valutazione dei profili di forma che non implichino vera e propria violazione delle prescrizioni tassativamente specificate nella legge processuale.

Così, la disposizione di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 546/1992, nella parte in cui prevede, a pena di inammissibilità dell'appello, che esso contenga "l'indicazione della commissione tributaria a cui è diretto" va letta in armonia con lo specifico sistema processuale tributario, volto a garantire la tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità.

Non sussiste, quindi, nessuna preclusione all'esame dell'atto di appello, da parte del giudice del gravame, se il giudizio introdotto abbia visto la partecipazione dell'appellato che si sia effettivamente costituito nel giudizio d'appello.

Nella predetta ipotesi, infatti, può ben dedursi aliunde quale sia l'autorità giurisdizionale competente a decidere, ed è proprio l'appellato, con la sua partecipazione al giudizio di seconde cure, a dimostrare di aver recepito e compreso di fronte a quale Ufficio giudiziario era stato chiamato a difendersi.

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