Contestazione a catena e retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 23 novembre 2012
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Le Sezioni unite penali di Cassazione, con sentenza n. 45246 depositata il 20 novembre 2012, hanno affermato, in tema di contestazione a catena, il seguente principio di diritto “la questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) se per effetto della retrodatazione il termine sia interamente scaduto al momento della emissione del secondo provvedimento cautelare; b) se tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall’ordinanza cautelare”.
Nelle ipotesi di contestazione a catena, dunque, la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame ma esclusivamente se per effetto della retrodatazione medesima lo stesso termine sia interamente scaduto al momento della emissione del secondo provvedimento cautelare e se tutti gli elementi risultino desumibili dall’ordinanza che ha disposto la misura coercitiva.
- ItaliaOggi, p. 23 – Custodia cautelare, doppio paletto alla pronuncia del Riesame – Ferrara
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