Contratti di sviluppo agroindustriali: chiarimenti su imprese agricole e grandi imprese
Pubblicato il 20 febbraio 2026
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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato la Circolare direttoriale 2 febbraio 2026, n. 252, con la quale fornisce chiarimenti sull’applicazione del Decreto 19 aprile 2023, che ha modificato il regime di aiuti dei Contratti di sviluppo agroindustriali.
La Circolare sostituisce le precedenti indicazioni operative del 24 novembre 2017 e adegua la disciplina ai nuovi Orientamenti dell’Unione europea sugli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale 2023-2027.
Il documento chiarisce in modo operativo come applicare il nuovo regime di aiuti. In particolare, specifica in quali casi le imprese agricole possono accedere alle agevolazioni e quali condizioni devono essere rispettate, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Finalità della Circolare
La Circolare 2 febbraio 2026, n. 252 ha una finalità operativa.
Il MIMIT chiarisce come devono essere applicate le nuove regole introdotte dal Decreto 19 aprile 2023, anche alla luce dell’approvazione del regime di aiuti da parte della Commissione europea con Decisione 4 ottobre 2023, n. 6636 final.
In particolare, il documento fornisce indicazioni su tre aspetti principali:
- Ammissibilità delle imprese agricole.
- Rispetto dei requisiti previsti dai programmi di sviluppo rurale regionali.
- Requisiti di accesso per le imprese di grandi dimensioni.
Ammissibilità delle imprese agricole
Il Decreto 19 aprile 2023 ha riformulato l’articolo 19-bis del Decreto 9 dicembre 2014. La nuova disciplina stabilisce che le agevolazioni possono essere concesse anche alle imprese che svolgono attività agricola primaria, purché il programma di investimento riguardi:
- la trasformazione di prodotti agricoli;
- la commercializzazione di prodotti agricoli.
Un’impresa agricola può quindi accedere alle agevolazioni se realizza un impianto per trasformare il prodotto agricolo.
Non può invece accedere se l’investimento riguarda esclusivamente la produzione agricola primaria, cioè l’attività che non modifica la natura del prodotto ottenuto dal suolo o dall’allevamento.
La Circolare chiarisce inoltre che, nei casi ammissibili, non è necessario attivare un codice ATECO della sezione manifatturiera se il progetto riguarda effettivamente attività di trasformazione o commercializzazione.
Rispetto dei requisiti dei programmi di sviluppo rurale regionali
La Circolare interviene anche sul coordinamento con i programmi regionali.
Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti dai programmi di sviluppo rurale.
Dal 1° gennaio 2023, tali programmi sono attuati attraverso il Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR), che fa parte del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027.
La procedura prevede tre passaggi:
- L’Agenzia trasmette il progetto alla Regione o Provincia autonoma competente.
- La Regione verifica la compatibilità del progetto con lo sviluppo locale e con i requisiti ambientali del CSR.
- Se il parere non viene espresso entro 30 giorni, il progetto si considera compatibile ai fini del procedimento.
Il rispetto dei requisiti ambientali regionali è quindi una condizione necessaria per ottenere le agevolazioni.
Requisiti di accesso per le imprese di grandi dimensioni
La Circolare n. 252/2026 dedica un’attenzione specifica alle imprese di grandi dimensioni. Per queste imprese è richiesta la dimostrazione dell’effetto di incentivazione.
L’impresa deve dimostrare che l’investimento non sarebbe stato realizzato, o sarebbe stato realizzato in modo diverso, senza l’aiuto pubblico.
Scenario controfattuale
Nella domanda di agevolazione l’impresa deve descrivere lo scenario controfattuale, cioè la situazione alternativa che si sarebbe verificata in assenza dell’aiuto.
Lo scenario può consistere:
- nella realizzazione di un progetto alternativo;
- oppure nella mancata realizzazione dell’investimento.
Funding gap
L’impresa deve inoltre dimostrare l’esistenza di un funding gap, cioè un divario finanziario tra:
- il costo dell’investimento;
- il valore attuale dei flussi di cassa attesi.
L’aiuto pubblico può coprire solo questo divario.
Proporzionalità dell’aiuto
L’importo dell’agevolazione:
- non può superare il sovraccosto rispetto allo scenario senza aiuto;
- non deve eccedere il minimo necessario per rendere l’investimento sufficientemente redditizio.
Per le domande presentate dopo la pubblicazione della Circolare 2 febbraio 2026, n. 252, le imprese di grandi dimensioni devono allegare un modello specifico per la quantificazione del funding gap, disponibile sul sito dell’Agenzia.
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