Contratto di lavoro subordinato solo se ci sono le prove dell’onerosità e della dipendenza

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Con la sentenza n. 17992 del 2010, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una donna che chiedeva il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con risarcimento delle mancate retribuzioni per gli anni di lavoro che la stessa aveva prestato presso l’azienda di commercio di prodotti ortofrutticoli della suocera.

Secondo la Suprema Corte, l’esclusione della presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative intercorse tra persone legate da vincoli di parentela o affinità per difetto della convivenza delle parti interessate non fa sorgere automaticamente (ipso iure) una presunzione opposta di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Chi vuole far valere i diritti derivanti da tale tipo di rapporto deve, infatti, dimostrarne con prove precise e certe tutti gli elementi costitutivi, nello specifico: il requisito della subordinazione e quello dell’onerosità del rapporto. Ciò significa che deve essere fornita prova dell’emanazione di ordini specifici, dell’obbligo di rispettare orari e della subordinazione ad un’attenta attività di vigilanza durante l’esecuzione delle prestazioni lavorative. In caso contrario, l’attività lavorativa prestata non rientra nella fattispecie del contratto di lavoro subordinato.

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