Contratto di solidarietà industriale: tutto pronto per le domande di sgravio
Pubblicato il 12 ottobre 2022
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A decorrere dal 30 novembre e fino al 10 dicembre 2022 i datori di lavoro potranno inviare la domanda di autorizzazione, per il 2022, allo sgravio contributivo previsto per i contratti di solidarietà industriali, previo l'obbligatorio pagamento dell’imposta di bollo.
La domanda, presentata come ogni anno tramite l’applicativo web "sgravicdsonline”, può essere precompilata dal prossimo 2 novembre.
Vediamo chi è tenuto a presentarla e come fare.
Contratti di solidarietà industriali
I contratti di solidarietà difensivi o industriali (contratti di solidarietà di tipo A) mirano a garantire l’occupazione in caso di crisi aziendale, evitando in tutto o in parte i licenziamenti attraverso la stipulazione, da parte delle rappresentanze sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di contratti collettivi aziendali che prevedono una riduzione concordata dell’orario di lavoro (articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148).
NOVITA': La legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), nell'ambito della più ampia riforma degli ammortizzatori sociali, ha innovato la disciplina prevista dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 148/2015, con effetto dai contratti di solidarietà stipulati dal 1° gennaio 2022, ampliando il suo campo di applicazione e modificando le percentuali di riduzione dell’orario di lavoro possibile.
Contratti di solidarietà industriali: decontribuzione
I datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà hanno diritto al riconoscimento di una riduzione contributiva del 35%:
- per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%;
- per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà;
- nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
A prevedere lo sgravio in parola è l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 60.
Lo sgravio è riconosciuto sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Contratti di solidarietà industriali: domanda di decontribuzione
I datori di lavoro sono tenuti a presentare domanda di ammissione allo sgravio contributivo al Ministero del lavoro.
Per l'anno 2022, il Ministero del lavoro (Avviso 11 ottobre 2022) ha ricordato che:
1) la domanda potrà essere presentata dal 30 novembre al 10 dicembre 2022 attraverso l’applicativo web "sgravicdsonline”;
2) le aziende potranno precompilare le istanze con lo stesso applicativo dal 2 novembre al 10 dicembre 2022.
L’applicativo web “sgravicdsonline” è disponibile nel sito istituzionale, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali”, con la normativa di riferimento.
L’accesso è consentito esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica).
L'invio della domanda è possibile solo dopo aver proceduto al pagamento dell’imposta di bollo con il il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo medesimo.
Contratti di solidarietà industriali: conguaglio in Uniemens
Successivamente all'adozione dei decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva da parte della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i datori di lavoro destinatari dei relativi provvedimenti possono fruire dell'esonero mediante conguaglio in Uniemens, per l’importo massimo indicato in ciascuna istanza.
NOTA BENE: Gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile e possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate secondo le indicazioni fornite dall'INPS.
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