Contributi e indennità Covid fuori dal Modello Redditi e Irap 2021

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Contributi e indennità Covid fuori dal Modello Redditi e Irap 2021

Con una avvertenza pubblicata in data 27 agosto sul proprio sito web, l’Agenzia delle Entrate offre una precisazione sulla corretta compilazione del modello di dichiarazione dei Redditi e Irap del 2021 (anno d’imposta 2020), per imprese e professionisti che hanno ricevuto contributi e indennità di natura straordinaria legate all’emergenza epidemiologica COVID-19, non assoggettati a tassazione ai sensi dell’art. 10-bis del DL 137/2020 (Decreto Ristori).

L’avvertenza si è resa necessaria a seguito della conversione in legge del decreto Sostegni bis. La legge n. 106/2021 ha, infatti, abrogato il comma 2 dell'art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020.

Pertanto, si legge nell’avvertenza, “l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 del citato art. 10-bis, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»”.

Ne deriva che: gli esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i contributi e le indennità Covid-19, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello Irap.

Ciò vuol dire che i suddetti contribuenti che hanno ricevuto i contributi e le indennità Covid, possono usare:

  • il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84, se compilano il quadro RF del modello Redditi;

  • il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16, nel modello Irap, se determinano il valore della produzione a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 446 del 1997.

Inoltre, i contribuenti interessati non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli Redditi) e 8 (nel modello Irap).

Specifica a tal punto l’Agenzia che “i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto della presente avvertenza”.

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