Contributi Inps artigiani e commercianti e liberi professionisti, compilazione del modello Redditi 2022-PF

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Contributi Inps artigiani e commercianti e liberi professionisti, compilazione del modello Redditi 2022-PF

La circolare Inps n. 66 del 9 giugno 2022 fornisce le istruzioni per la compilazione del quadro RR del modello “Redditi 2022-PF”, nonché le modalità di riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022, per gli iscritti alla Gestione speciale artigiani e commercianti e per i professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Reddito imponibile artigiani e commercianti

Con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2021, i titolari di imprese artigiane e commerciali, i soci di cooperative artigiane e i soci titolari di una propria posizione assicurativa devono versare i propri contributi, e quelli per i familiari collaboratori, compilando la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF”.

Il reddito imponibile è dato dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2021, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla legge 145/ 2018, scomputate dal reddito dell’anno.

Per i soci di Srl la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è data invece dalla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Esonero contributivo

Nel caso in cui contribuenti abbiano diritto all’esonero contributivo, occorre indicare:

  • colonna 11: contributi IVS dovuti sul minimale, al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero;
  • colonna 12: contributo per le prestazioni di maternità (0,62 mensili);
  • colonna 13: quote associative o eventuali oneri accessori;
  • colonna 14: contributi versati sul reddito minimale comprensivo anche delle somme effettivamente versate per contributi di maternità, quote associative ed oneri;
  • colonna 15: contributi previdenziali dovuti sul minimale compensati, senza l’utilizzo del modello F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, riconosciuti dall’INPS su richiesta dell’assicurato;
  • colonna 23: l’importo dell’esonero;
  • colonna 24: eventuale reddito eccedente il minimale.

Rateizzazione

La rateizzazione è ammessa per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile; per i liberi professionisti invece può essere effettuata sia sul contributo a saldo per l’anno di imposta 2019 che sul primo acconto relativo ai contributi 2022.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito, mentre le successive alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2022-PF”.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 30 novembre 2022.

Compensazione del credito

La compensazione tramite modello F24, che avviene solo con somme versate in eccesso al minimale e riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2021, è effettuata indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno 2021 e l'importo che si intende compensare.

L’eventuale residuo del credito riferito all’anno precedente, indicato nelle colonne 22 e 36 del rigo RR, va richiesto come rimborso con separata istanza da presentare online sul sito Inps, nella sezione “Compensazione contributiva o Rimborso” .

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