Contributo di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS

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In data 14 novembre 2014 il Ministero del Lavoro, con circolare n. 28/2014, ha fornito precisazioni ed indicazioni sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS (art. 5, commi 5 ed 8, D.L. n. 148/93, convertito dalla Legge n. 236/93), rispetto alla sua precedente circolare n. 20 del 25 maggio 2004 che viene integralmente richiamata.

Imprese interessate

La circolare chiarisce che possono stipulare contratti di solidarietà ex art. 5, commi 5 e 8, Legge 236/1993, e beneficiare del relativo contributo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione:

1) le imprese con oltre 15 dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 1, D.L. n. 726/1984 - convertito dalla Legge n. 863/1984 - e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all’art. 24, Legge n. 223/1991, ove ne ricorrano i presupposti, o, qualora non ricorrano, che intendano procedere a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo;

2) le imprese non superiori ai 15 dipendenti, ma con almeno due dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione dell’art 1, D.L. n. 726/1984, convertito dalla Legge n. 863/1984;

3) le imprese alberghiere nonché le aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali, con almeno due dipendenti, che presentino gravi crisi occupazionali. Resta fermo l’obbligo, per le imprese alberghiere e per le aziende termali private con più di 15 dipendenti, di avviare la procedura di cui all’art. 24, Legge n. 223/1991, ove ne ricorrano i presupposti;

4) le imprese artigiane, con almeno due dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano il compenso previsto a carico dei fondi bilaterali. Resta fermo l’obbligo per le imprese artigiane che occupano più di 15 dipendenti di avviare la procedura di cui all’art. 24, Legge n. 223/1991, ove ne ricorrano i presupposti.

Formazione dei lavoratori

Durante l’astensione dal lavoro per solidarietà i lavoratori possono essere coinvolti in attività formative, purché sussistano cumulativamente i tre seguenti presupposti:

- la necessità di adibire il lavoratore, nell’ambito dei processi di riorganizzazione o ristrutturazione, a compiti o mansioni diversi da quelli cui era adibito o, se adibito ai medesimi compiti, sia previsto l’utilizzo di nuove apparecchiature;

- l’esistenza di un progetto formativo che preveda una coerente combinazione tra aspetti teorici ed aspetti pratici legati alle nuove mansioni o all’utilizzo di nuove apparecchiature;

- la presenza di un tutor, un istruttore o altra figura analoga.

Anzianità aziendale

Chiarisce il Ministero del Lavoro che i dipendenti interessati al contratto di solidarietà devono avere un’anzianità aziendale non inferiore a 90 giorni alla data dell’inizio del regime di solidarietà.

Nel trasferimento d’azienda e nella successione di appalti, l’anzianità aziendale può essere valutata cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle due diverse imprese (INPS, circolare n. 30/2012).

Durata per alcune tipologie contrattuali

La circolare n. 28/2014, specifica che per i lavoratori assunti con contratto a termine, con contratto di inserimento e per gli apprendisti, il regime di solidarietà si può applicare non oltre il termine di scadenza del rapporto di lavoro e purché la riduzione di orario concordata non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi, se previsti dalla fattispecie contrattuale applicata.

Riduzione dell’orario

Al fine di salvaguardare la continuità dell’attività aziendale e la reale tenuta produttiva dell’impresa, nonché l’interesse del lavoratore al mantenimento di un adeguato livello retributivo, il Ministero del Lavoro ritiene congrua una percentuale media di riduzione dell’orario di lavoro, concordata tra le parti, non superiore al 60% per singolo lavoratore, dell’orario contrattuale su base annua.

Quindi le DTL competenti, in caso di richieste di periodi di solidarietà inferiori a 12 mesi, in sede di presentazione dell’istanza del contributo e necessaria verifica preliminare della stessa, accerteranno che non siano state presentate dal medesimo datore di lavoro, nel corso del medesimo anno di riferimento, istanze per periodi precedenti che, cumulati, superino la percentuale predetta del 60%.

In caso contrario effettueranno una riparametrazione della percentuale richiesta dall’azienda rispetto a 12 mesi - per i mesi di solidarietà richiesti - e verificheranno che la percentuale media complessiva rientri nei limiti del 60% pro capite su base annua.

Qualora tale limite risulti superato, l’importo effettivo non potrà comunque superare il predetto limite.

Istanza ed accertamenti

L’istanza per la richiesta del contributo di solidarietà deve essere presentata in duplice copia, di cui una in bollo, alla DTL competente e sarà vagliata seguendo l’ordine cronologico di presentazione.

La DTL competente verificherà la legittimità della documentazione presentata dall’azienda in sede di proposizione dell’istanza e accerterà, con cadenza trimestrale, l’effettiva riduzione dell’orario di lavoro svolto dai lavoratori interessati, nonché le cause del manifestarsi dell’eccedenza di personale.

Cessazione dell’attività

Se si verifica la cessazione dell’attività dell’impresa in corso di solidarietà, per qualunque causa come fallimento, liquidazione volontaria, coatta, ecc., le DTL segnaleranno la cessazione alla Direzione Generale competente, individueranno l’ammontare della quota di contributo spettante ai singoli lavoratori interessati ed acquisiranno le coordinate bancarie dei medesimi lavoratori ai quali sarà erogata direttamente la quota di contributo spettante da parte dell’INPS.

Qualora, invece, l’impresa abbia già anticipato la quota spettante ai lavoratori ed eventualmente anche la propria quota, ove nell’accordo sindacale sia prevista la devoluzione da parte dell’azienda, le DTL dovranno individuare l’ammontare da restituire all’impresa.

Licenziamenti

Chiarisce il Ministero del Lavoro che, durante il regime di solidarietà è vietato mettere in mobilità o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà che gli eventuali dipendenti dell’impresa non interessati dal contratto di solidarietà, pena la perdita della propria quota di contributo in relazione ai dipendenti licenziati, ancorché anticipata agli stessi.

Trasformazione del contratto

In costanza di contratto di solidarietà, è possibile convertire un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto non si modificano la forza lavoro impiegata e la riduzione di orario applicata.

Analogamente, nel caso in cui il periodo di formazione dell’apprendista si concluda in costanza di solidarietà, è possibile la prosecuzione del rapporto, che si trasforma in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Cessione di ramo d’azienda

In caso di trasferimento di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. con personale interessato da un contratto di solidarietà, è possibile che il medesimo contratto venga portato fino alla sua naturale conclusione da parte dell’azienda cessionaria, a condizione che questa sottoscriva apposito accordo con le organizzazioni sindacali.

Norme e prassi 

Art. 2112 c.c.

D.L. n. 726/1984, convertito dalla Legge n. 863/1984

Legge n. 428/1990, art. 47

Legge n. 223/1991

D.L. n. 148/93, convertito dalla Legge n. 236/93, art. 5, commi 5 ed 8

Ministero del Lavoro, circolare n. 20 del 25.5.2004

INPS, circolare n. 30/2012

Ministero del Lavoro, circolare n. 28 del 14.11.2014 
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