Contributo perequativo: proroga dell’invio e definizione dei campi delle dichiarazioni

Pubblicato il



Contributo perequativo: proroga dell’invio e definizione dei campi delle dichiarazioni

Contributo a fondo perduto perequativo: in arrivo, si pensa con Dpcm, lo spostamento al 30 settembre del termine per l’invio della dichiarazione reddituale. Il pressing operato dai professionisti del settore alle prese con l’adempimento ha dato qualche esito, anche se la richiesta era di spostare la data al 31 ottobre. Comunque ci sono 20 giorni in più a disposizione per preparare le denunce.

Dunque, se verrà accordato il differimento, si andrà incontro ad un allungamento dei tempi per ottenere il beneficio: dai dati che si ricaveranno dalle dichiarazioni si dovrà basare il decreto Mef che definirà la percentuale sulla quale calcolare il peggioramento economico. A seguire sarà necessario ottenere l’autorizzazione di Bruxelles per non cadere nelle censure sui fondi come aiuti di stato. Solo successivamente l’Agenzia delle Entrate potrà emanare il provvedimento indicante la procedura per la presentazione dell’istanza di contributo.

Entrate: definiti i campi delle denunce da compilare

Con provvedimento prot. 227357 del 4 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha indicato i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020 necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 27, del Decreto Sostegni-bis (n. 73/2021).

Tale normativa ha introdotto un'ulteriore misura per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.

È necessario che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Mef.

In attesa che venga pubblicato tale atto, l’Agenzia, per quanto di sua competenza, individua, nell’allegato A del provvedimento 227357/2021, i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito