Contributo unificato. Ministero Giustizia: come funziona il recupero

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Il Ministero della Giustizia, con circolare n. 4098 del 10 aprile 2026, è intervenuto a chiarire le modalità operative di recupero del contributo unificato, con particolare riferimento ai casi di pagamento omesso o tardivo.

I chiarimenti si rendono necessari a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) all’art. 248 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia – TUSG), che hanno ridefinito il ruolo degli uffici giudiziari e di Equitalia Giustizia nelle attività di riscossione.

Elemento centrale della nuova disciplina è il termine di 30 giorni entro cui effettuare il pagamento: il rispetto o meno di tale termine incide direttamente sull’applicazione di sanzioni e interessi, nonché sulle modalità di attivazione del recupero.

La circolare fornisce quindi indicazioni puntuali volte a uniformare i comportamenti degli uffici e a ridurre le incertezze operative emerse nella prassi.

Contributo unificato: il ministero della Giustizia spiega come avviene il recupero

Il nuovo art. 248, comma 3-bis TUSG: ambito applicativo  

La nuova disposizione stabilisce che, nei procedimenti civili, in caso di mancato pagamento del contributo unificato entro 30 giorni:

  • dall’iscrizione a ruolo (art. 9 TUSG), oppure
  • dal diverso momento in cui sorge l’obbligo (ad esempio, costituzione del convenuto ex art. 14, comma 3 TUSG),

l’ufficio giudiziario o la società Equitalia Giustizia S.p.A. procede:

  • all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto;
  • all’applicazione degli interessi al saggio legale;
  • all’irrogazione di sanzione.

La riscossione avviene mediante ruolo.

Pagamento tempestivo: effetti  

Nel caso in cui il pagamento del contributo unificato avvenga entro il termine di 30 giorni:

  • non si applicano sanzioni né interessi;
  • l’ufficio giudiziario non deve attivare alcuna procedura di recupero.

Mancato pagamento entro 30 giorni: attivazione del recupero  

In caso di mancato pagamento entro il termine di 30 giorni, l’ufficio giudiziario è tenuto ad attivare la procedura di recupero del credito.

In particolare, l’ufficio procede a trasmettere a Equitalia Giustizia S.p.A. una specifica richiesta di recupero, avvalendosi dei sistemi informativi dedicati, attualmente SIAMM e, in prospettiva, SPEDIGIUS.

La richiesta, formalizzata mediante nota A1, riguarda:

  • l’importo del contributo unificato dovuto;
  • gli interessi calcolati al saggio legale;
  • la sanzione prevista dall’art. 16 del TUSG.

Tale procedura consente l’avvio della riscossione mediante ruolo secondo la disciplina vigente.

Pagamento tardivo del contributo unificato  

La circolare disciplina in modo dettagliato il caso del pagamento del contributo unificato effettuato oltre il termine di 30 giorni, distinguendo in base al momento in cui interviene rispetto all’attività di riscossione.

Se il pagamento avviene tardivamente ma prima dell’apertura della partita di credito da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., l’ufficio giudiziario è tenuto ad accettarlo e a procedere alla cosiddetta “bruciatura” della ricevuta telematica, ossia alla sua associazione definitiva al procedimento, impedendone il riutilizzo. Resta comunque fermo l’obbligo di attivare il recupero degli oneri accessori.

Diversamente, qualora la partita di credito sia già stata aperta, la gestione del pagamento esula dalle competenze della cancelleria.

In sintesi:

  • pagamento tardivo prima dell’apertura della partita di credito: accettazione del pagamento, bruciatura della ricevuta e richiesta a Equitalia del recupero di interessi e sanzione;
  • pagamento tardivo dopo apertura della partita: mancata accettazione da parte della cancelleria e gestione diretta del rapporto da parte del debitore con Equitalia Giustizia S.p.A.

Recupero dell’importo ex art. 13, comma 1-quater TUSG  

La circolare chiarisce inoltre che i principi operativi previsti per il contributo unificato si applicano anche al recupero dell’importo di cui all’art. 13, comma 1-quater del TUSG, vale a dire l’ulteriore contributo unificato posto a carico della parte soccombente nei giudizi di impugnazione.

In questo caso, il termine di 30 giorni per il pagamento decorre dalla pubblicazione del provvedimento.

La gestione varia in funzione della tempestività del versamento.

Se il pagamento avviene entro il termine, non si applicano sanzioni né interessi e l’ufficio giudiziario deve comunicare l’avvenuto pagamento a Equitalia Giustizia.

Qualora il pagamento sia tardivo ma effettuato prima dell’apertura della partita di credito, l’ufficio deve accettarlo, fermo restando il recupero degli accessori.

Diversamente, quando la partita di credito è già stata aperta, ogni attività di riscossione è demandata a Equitalia.

In sintesi:

  • pagamento entro 30 giorni dalla pubblicazione: nessuna sanzione o interesse e comunicazione a Equitalia;
  • pagamento tardivo prima della partita di credito: accettazione del pagamento e recupero di interessi e sanzione;
  • pagamento successivo all’apertura della partita: gestione demandata a Equitalia Giustizia.

Peculiarità per i procedimenti in Cassazione  

Per i procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione:

  • il recupero è effettuato dall’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento definitivo (art. 208 TUSG);
  • in assenza del sistema SIAMM, tale ufficio gestisce anche i casi di pagamento tardivo, inclusa l’eventuale accettazione prima dell’apertura della partita di credito.

Tempistiche e conseguenze del pagamento

Tempistica del pagamento Azione dell’ufficio Sanzioni e interessi Coinvolgimento di Equitalia Giustizia
Entro 30 giorni Nessuna attività di recupero Non dovuti No
Oltre 30 giorni, prima dell’apertura della partita di credito Accettazione del pagamento e richiesta di recupero degli accessori Dovuti Sì, limitatamente a interessi e sanzione
Oltre 30 giorni, dopo l’apertura della partita di credito La cancelleria non accetta il pagamento Dovuti Sì, con gestione diretta da parte di Equitalia Giustizia
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