Cooperative in crisi. Riduzione compensi solo temporanea

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Cooperative in crisi. Riduzione compensi solo temporanea

Le delibere della cooperativa contrassegnate dalla mancanza della apposizione di un limite temporale in deroga ai principi vigenti in tema di trattamento economico spettante al socio lavoratore sono da ritenere invalide.

Si tratta, in questo caso, di una invalidità sanzionabile con l'annullamento e non con la nullità, atteso che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nelle ipotesi di invalidità delle deliberazioni dell'assemblea della società di capitali vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella, appunto, della annullabilità.

Riduzione compensi dei soci lavoratori senza termine: invalidità della delibera

Lo ha sottolineato la Corte di cassazione con ordinanza n. 2967 dell’8 febbraio 2021, nell’accogliere, con rinvio, il ricorso promosso da una Cooperativa a r.l. contro la decisione che, in sede di gravame, aveva dichiarato la nullità delle delibere assembleari di riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi sanciti dalla contrattazione collettiva di settore.

La causa in esame era stata azionata da uno dei soci lavoratori della cooperativa al fine di vedere invalidare tali delibere e ottenere il pagamento delle differenze retributive che gli spettavano.

La sua domanda era stata integralmente accolta dalla Corte d’appello, con decisione però che, come detto, è stata cassata, con rinvio, dalla Sezione lavoro della Suprema corte.

Crisi aziendale: riduzione possibile se temporanea

Nella loro decisione, gli Ermellini hanno dapprima ribadito come, in tema di società cooperative, la deliberazione, nell'ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di apporto anche economico da parte di questi, in deroga al principio generale del divieto di incidenza in pejus del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all'essenziale apposizione di un termine finale ad esso.

Riduzione in assenza del requisito di temporaneità: delibera annullabile, non nulla

Ciò, tuttavia, che la Corte di legittimità non ha condiviso rispetto alla decisione di merito sono le ricadute della carenza del requisito di temporaneità della riduzione dei compensi spettanti ai soci al di sotto dei minimi sanciti dalla contrattazione collettiva di settore: la Corte d’appello si era pronunciata nel senso della nullità degli atti ritenuti viziati quando, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di invalidità delle deliberazioni dell'assemblea della società di capitali, vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella della annullabilità.

Nell'ambito della autonoma disciplina delle invalidità delle deliberazioni delle assemblee delle società per azioni vi è infatti un’inversione dei principi comuni per cui la regola generale è quella della annullabilità mentre la previsione della nullità è limitata ai soli casi disciplinati dall'articolo 2379 del codice civile di impossibilità o illiceità dell'oggetto.

Nella decisione, i giudici di Piazza Cavour hanno ricordato che l'applicabilità anche al socio lavoratore del canone della retribuzione proporzionata e sufficiente involve comunque un giudizio di valore che importi il coordinamento con quella che è la funzione sociale della cooperazione a finalità di mutualità.

Anche ciò considerato, in definitiva, non appariva congrua e appropriata, nel caso di specie, l'applicabilità della sanzione della nullità sancita dall'articolo 2379 c.c. non essendo ravvisabili, nelle delibere societarie che avevano prorogato la riduzione dei compensi spettanti ai soci in ragione del protrarsi della crisi, una violazione di tale gravità da essere assimilata ad un’ipotesi di illeceità dell'oggetto.

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