Corte Ue, concordato con falcidia Iva

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Corte Ue, concordato con falcidia Iva

La Corte di giustizia Ue ha decretato la compatibilità, rispetto alla normativa europea sull'Iva, della legge fallimentare italiana che prevede la falcidia dell'Iva: un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell’imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento.

L'esperto indipendente deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare.

La sentenza della causa C-546/14 emessa il 7 aprile 2016 della Corte di Giustizia Ue, scaturisce dalla domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dal Tribunale di Udine, con ordinanza del 30 ottobre 2014.

La proposta concordataria è soggetta al voto di tutti

Tuttavia, la Corte precisa che la proposta concordataria è soggetta al voto di tutti i creditori, ai quali il debitore non proponga un pagamento integrale del credito, e deve essere approvata da un numero di creditori che rappresentino la maggioranza del totale dei crediti ammessi al voto.

In tal modo, l’Agenzia delle Entrate o il concessionario della riscossione, per gli importi iscritti a ruolo, possono votare contro se non concordi con le determinazioni dell’esperto indipendente. In ogni caso, l’Amministrazione finanziaria ha comunque la possibilità di opporsi all’omologazione della votazione.

 

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  • eDotto.com - Edicola del 15 gennaio 2016 - Concordato preventivo con soddisfazione parziale del credito Iva - Moscioni

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