Corte Ue Divieto di pratiche abusive Iva non richiede il recepimento nel diritto nazionale

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Corte Ue Divieto di pratiche abusive Iva non richiede il recepimento nel diritto nazionale

Nella controversia che vede contrapposti l’Amministrazione fiscale irlandese e soggetti persone fisiche, la Corte di giustizia europea interviene sulla questione del divieto di pratiche abusive.

Il caso concreto

Alcune persone fisiche hanno edificato delle case vacanze su un terreno di proprietà per rivenderle, ma prima hanno dato in locazione gli immobili ad una società per un periodo di 20 anni, ma questa, contestualmente, ha firmato un contratto di retrolocazione degli stessi beni, che tornavano quindi nella disponibilità dei comproprietari per i primi due anni. Ma un mese dopo i due contratti di locazione si sono estinti per rinuncia reciproca. Poco dopo i comproprietari hanno venduto tutti i beni immobili a terzi e su tale operazione non è stata pagata l’Iva in quanto, per la legge irlandese, i beni immobili erano stati precedentemente oggetto di una prima cessione soggetta a Iva, nell’ambito della locazione di lunga durata.

Per i magistrati vi è prativa abusiva

Ma il fisco irlandese ha contestato l’omissione Iva e l’Alta Corte d’Irlanda ha ritenuto che fosse stata messa in pratica una condotta abusiva ai sensi di quanto affermato nella causa Halifax (C-255/02 del 21/2/2006), in quanto i contratti di locazione non avevano alcun contenuto commerciale.

I giudici irlandesi hanno sostenuto che la riqualificazione delle misure abusive potesse avvenire anche in assenza di una norma nazionale che attuasse il principio comunitario.

La questione è finita di fronte alla Corte di giustizia europea alla quale è stato chiesto di pronunciarsi sul principio dell’abuso del diritto, come fissato nella sentenza Halifax, più precisamente sul fatto se possa essere direttamente applicato verso i singoli anche senza un apposito provvedimento nazionale attuativo di tale principio. Viene, inoltre, fatto richiamo ai principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento visto che le operazioni in contestazione sono avvenute prima della sentenza Halifax.

La Corte di giustizia, con sentenza C-251/16 del 22 novembre 2017, afferma che:

  • il principio del divieto di abuso del diritto in campo Iva, ai sensi della sentenza nella causa Halifax, non è contenuto in una direttiva o in un regolamento Ue, ma trova il proprio fondamento in una costante giurisprudenza in base alla quale i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione;
  • poiché l’applicazione del principio del divieto di pratiche abusive ai diritti ed ai benefici previsti dal diritto dell’Unione avviene indipendentemente dal fatto che essi trovino il loro fondamento nei trattati, in un regolamento o in una direttiva, il principio in questione ha carattere generale.

Di conseguenza, ad esso può farsi riferimento per negare ad un soggetto passivo il beneficio del diritto all’esenzione dall’Iva, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano tale diniego.

Per quanto riguarda la retroattività, la Corte Ue ritiene che l’applicazione del principio del divieto di pratiche abusive possa trovare spazio anche per operazioni realizzate prima della pronuncia della sentenza nella causa Halifax, in quanto tale principio risulta conforme ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

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