Costo medio del lavoro nel settore della distribuzione: pubblicato il decreto
Pubblicato il 16 dicembre 2025
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Con decreto n. 120 del 12 dicembre 2025, la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto ad aggiornare il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali, distintamente per operai e impiegati.
L’intervento si colloca nel quadro applicativo dell’articolo 41, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, che prevede che il costo del lavoro sia determinato annualmente, con apposite tabelle, dal Ministero del lavoro, sulla base:
- dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- della normativa in materia previdenziale e assistenziale;
- delle specificità dei settori merceologici;
- delle differenti aree territoriali.
Il decreto risponde all’esigenza di assicurare parametri omogenei, aggiornati e verificabili per la determinazione del costo del lavoro, con particolare rilevanza ai fini:
- della predisposizione delle basi d’asta negli appalti pubblici;
- della verifica di congruità delle offerte;
- del controllo sul rispetto dei minimi salariali e contributivi.
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
Il decreto si applica alle imprese private operanti nel settore:
- della distribuzione;
- del recapito;
- dei servizi postali,
che applicano il CCNL rinnovato il 14 novembre 2023.
Dal punto di vista soggettivo, le tabelle riguardano:
- operai, suddivisi per livelli di inquadramento;
- impiegati, inclusi i quadri.
Dal punto di vista oggettivo, il decreto determina:
- il costo medio annuo del lavoro;
- il costo medio giornaliero del lavoro,
calcolato sulla base delle giornate annue lavorate, come specificate nelle note metodologiche allegate alle tabelle.
Decorrenze temporali dell’aggiornamento del costo del lavoro
Uno degli elementi di maggiore rilievo operativo del decreto è rappresentato dalla previsione di più decorrenze temporali, che riflettono gli incrementi retributivi scaglionati previsti dal contratto collettivo.
In particolare, il costo del lavoro è aggiornato a decorrere dai seguenti periodi:
- febbraio 2024;
- settembre 2024;
- luglio 2025;
- gennaio 2026.
Questa articolazione temporale impone agli operatori economici e alle stazioni appaltanti una particolare attenzione nella corretta individuazione del periodo di riferimento, soprattutto in caso di:
- procedure di gara avviate in un periodo e aggiudicate in un altro;
- contratti pluriennali;
- revisioni prezzi e verifiche di anomalia dell’offerta.
Struttura delle tabelle ministeriali
Le tabelle allegate al decreto costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento e presentano una struttura omogenea, articolata in tre macro-aree di costo:
Elementi retributivi annui
Gli elementi retributivi comprendono, tra gli altri:
- paga tabellare;
- scatti di anzianità;
- elemento distinto della retribuzione (EDR);
- indennità di presenza;
- indennità di vestiario;
- elemento di garanzia retributiva;
- elemento aggiuntivo della retribuzione territoriale (E.a.r.t.);
- importi una tantum, ove previsti.
Queste voci rappresentano la componente di retribuzione diretta, determinata sulla base delle previsioni contrattuali.
Oneri previdenziali e assistenziali indiretti
La seconda sezione delle tabelle riguarda gli oneri connessi alle mensilità aggiuntive, in particolare:
- tredicesima mensilità;
- quattordicesima mensilità.
Tali importi concorrono a formare il costo complessivo del lavoro, pur non essendo direttamente riconducibili alla prestazione lavorativa giornaliera.
Ulteriori oneri a carico del datore di lavoro
La terza sezione comprende gli oneri indiretti e differiti, tra cui:
- trattamento di fine rapporto (TFR);
- contributi INPS, con aliquote differenziate tra operai e impiegati;
- premi INAIL, calcolati sulla base della classificazione tariffaria;
- contributi alla previdenza complementare, ipotizzando un’adesione del 20%;
- costo minimo annuo della sicurezza sul lavoro, quantificato in misura forfettaria.
Questa sezione evidenzia come una quota rilevante del costo del lavoro derivi da obblighi legali e contributivi, indipendenti dalla retribuzione netta percepita dal lavoratore.
Il costo medio giornaliero del lavoro
Il risultato finale della sommatoria delle tre macro-aree è rappresentato dal:
- totale costo annuo del lavoro;
- costo medio giornaliero, ottenuto rapportando il costo annuo al numero di giornate lavorative.
Le giornate annue lavorate sono determinate sottraendo, dal totale dei giorni dell’anno, le domeniche, le ferie, le festività, le ex festività soppresse, i permessi, nonché le assenze medie per malattia, infortunio, maternità e diritto allo studio.
Il dato del costo medio giornaliero costituisce il parametro di riferimento principale per:
- la determinazione dell’importo a base di gara;
- la verifica del rispetto dell’articolo 41 del Codice dei contratti pubblici;
- la valutazione della sostenibilità economica delle offerte.
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