Credito d’imposta turismo: più tempo per fruizione

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Con il decreto del Ministero del Turismo dell’11 settembre 2025 è stata aggiornata la disciplina del credito d’imposta per il miglioramento delle infrastrutture di ricettività (M1C3 Investimento 4.2.1 del PNRR).

Credito d’imposta per le imprese turistiche

L’articolo 1 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233) rappresenta uno degli strumenti principali previsti nell’ambito della Missione 1, Componente 3 (“Turismo e Cultura”) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’obiettivo è sostenere la competitività delle imprese turistiche italiane attraverso agevolazioni fiscali e contributi diretti volti al miglioramento delle strutture ricettive e alla transizione ecologica e digitale del comparto.

Ambito di applicazione

Il beneficio è rivolto a diverse categorie di operatori del settore turistico, tra cui:

  • imprese alberghiere e strutture ricettive all’aperto (campeggi, villaggi turistici, ecc.);
  • aziende agrituristiche;
  • stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici;
  • parchi tematici, compresi quelli acquatici e faunistici;
  • imprese proprietarie degli immobili in cui si svolgono tali attività imprenditoriali.

Tipologia e misura dell’agevolazione

L’articolo 1, comma 1, del decreto 152/2021 prevede due forme di incentivo complementari:

  1. credito d’imposta fino all’80% delle spese ammissibili, sostenute per interventi finalizzati alla riqualificazione e al miglioramento delle strutture;
  2. contributo a fondo perduto, eventualmente cumulabile con il credito d’imposta, nei limiti delle risorse disponibili.

Entrambi gli incentivi sono concessi nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato “de minimis” (Regolamento UE n. 2023/2831).

Spese ammissibili

Tra le principali spese agevolabili rientrano:

  • interventi di riqualificazione energetica e sostenibilità ambientale;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • digitalizzazione dei servizi offerti (es. sistemi di prenotazione online, domotica);
  • restauro e ristrutturazione edilizia delle strutture;
  • acquisto di arredi e attrezzature funzionali al miglioramento dell’accoglienza.

Le spese devono essere documentate e sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 152/2021.

Eliminazione del termine del 31 dicembre 2025

Il decreto del Ministro del Turismo dell’11 settembre 2025, pubblicato nel sito istituzionale il 9 ottobre 2025, si inserisce nel quadro di attuazione dell’art. 1 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Il provvedimento nasce dall’esigenza di allineare le disposizioni applicative del credito d’imposta turistico alle modifiche introdotte successivamente dal legislatore, in particolare:

  • dall’articolo 14 del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (convertito dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15), che ha prorogato il termine per la realizzazione degli interventi agevolabili fino al 31 ottobre 2025;
  • dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (“Sostegni-ter”), che ha modificato la disciplina sulla cedibilità del credito.

In tale contesto, l’articolo 1 del decreto ministeriale dell’11 settembre 2025 interviene specificamente sulla fruizione del credito, rimuovendo un limite temporale che, di fatto, ostacolava l’utilizzo pieno del beneficio.

Prima del decreto 11/9/2025, l’avviso pubblico del 23 dicembre 2021 aveva stabilito che il credito d’imposta:

  • fosse utilizzabile a partire dall’anno successivo a quello di realizzazione degli interventi;
  • dovesse essere fruito entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Con la modifica introdotta dal decreto del 2025, il termine del 31 dicembre 2025 viene eliminato. Di conseguenza, il credito d’imposta potrà essere utilizzato senza una scadenza temporale predefinita, ferma restando la condizione di utilizzo a partire dal periodo d’imposta successivo alla realizzazione degli interventi.

Ciò comporta che le imprese turistiche che hanno sostenuto o sosterranno spese ammissibili entro il 31 ottobre 2025 potranno:

  • utilizzare il credito in compensazione anche negli anni successivi al 2025, senza rischiare la decadenza del beneficio;
  • pianificare in modo più efficiente la gestione fiscale del credito, in funzione del proprio fabbisogno e della capienza disponibile.

Cedibilità del credito d’imposta turismo

L’articolo 2 del decreto del Ministero del Turismo dell’11 settembre 2025 ha ridefinito in modo sostanziale le modalità di cessione del credito d’imposta recependo le modifiche introdotte dal Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (“Sostegni-ter”); inoltre mira a rafforzare i controlli, prevenendo usi distorti del beneficio e garantendo maggiore tracciabilità delle operazioni.

La norma stabilisce che il credito d’imposta:

  • può essere ceduto un’unica volta per intero,
  • non è frazionabile né cedibile in quote parziali.

Ciò significa che l’impresa beneficiaria, una volta maturato il credito, potrà trasferirlo integralmente a un altro soggetto, ma non potrà suddividerlo in più cessioni.

Tuttavia sono consentite due ulteriori cessioni, ma esclusivamente a favore di soggetti qualificati:

  • banche e intermediari finanziari;
  • società appartenenti a gruppi bancari;
  • imprese di assicurazione.

In questo modo, il legislatore restringe la circolazione del credito a soggetti vigilati e dotati di adeguata solidità finanziaria, riducendo il rischio di frodi e operazioni speculative.

Va ricordato che vige l’obbligo di:

  • comunicazione telematica delle cessioni all’Agenzia delle Entrate,
  • identificazione univoca del credito tramite codice identificativo,
  • tracciabilità delle successive cessioni, anche tra intermediari finanziari, per garantire trasparenza e monitoraggio delle operazioni.
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