Trattamento di fine rapporto: calcolo, rivalutazione e imposta sostitutiva
Pubblicato il 27 novembre 2025
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Il trattamento di fine rapporto è un elemento della retribuzione differita che matura durante l’intero periodo del rapporto di lavoro per essere corrisposto solo alla cessazione dello stesso.
Per ciascun anno di servizio viene accantonata una quota pari alla retribuzione utile, divisa per 13,5. In detta retribuzione dovranno rientrare, secondo un criterio di sostanziale onnicomprensività, tutte le somme e i valori corrisposti in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale, salvo le specifiche esclusioni previste dalla contrattazione collettiva.
La maturazione del TFR è esclusa per i periodi di aspettativa o permessi non retribuiti, servizio militare, sciopero e congedo straordinario, mentre continua ad operare, sulla base della c.d. retribuzione figurativa, nei casi di sospensione del rapporto riconducibili all’art. 2110 c.c. o di interventi di integrazione salariale.
La rivalutazione del fondo TFR accantonato in azienda, ai sensi del comma 4 dell’art. 2120 c.c., avviene al 31 dicembre di ogni anno applicando un tasso a base composta costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Sulla rivalutazione, per l’anno 2025, è dovuta un’imposta sostitutiva nella misura del 17%, da versare in acconto e saldo rispettivamente entro il 16 dicembre 2025 ed entro il 16 febbraio 2026.
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