Debitori falliti. Perdite su crediti deducibili dal periodo d’imposta di apertura della procedura concorsuale

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Dopo l’intervento normativo apportato con il Dl 83/2012 al tema della deducibilità delle perdite su crediti, si attendevano chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, che, invece, a distanza di quasi un anno ancora non sono arrivati.

Con l’acuirsi della crisi economico-finanziaria, però, i dubbi interpretativi sull’argomento sono aumentati e vista anche la richiesta delle associazioni delle imprese e le banche di arrivare al più presto ad una riformulazione complessiva del tema, Assonime ha provveduto ad emanare la corposa circolare n. 15 del 13 maggio 2013.

Nel documento si cerca di fare chiarezza su molti aspetti anche operativi della questione tenendo conto dell’avvicinarsi della stagione delle dichiarazioni dei redditi 2013.

Al riguardo, infatti, il problema più urgente da risolvere è proprio quello relativo all’esercizio a partire dal quale si dovevano considerare operative le nuove regole. Assonime ritiene che i nuovi criteri di deducibilità siano da applicare a partire dall’esercizio d’imposta 2012, per cui sono da assolvere già in sede di compilazione del Modello Unico 2013, che appunto si riferisce ai redditi dell’anno precedente.

Analogamente, viene posto l’accento sulla misura dei crediti di modesto valore che possono essere stralciati, passati sei mesi dalla loro scadenza. Anche in questo caso, Assonime fissa il limite per valori che non superano i 5mila euro; per dimezzarlo in caso di imprese di grandi dimensioni con 150milioni di ricavi.

La circolare n. 15 si occupa, poi, di fornire spiegazioni dettagliate anche su altri aspetti della questione.

In primo luogo, riguardo alle perdite su crediti verso debitori falliti si precisa che queste si possono dedurre già nel periodo d'imposta nel quale la procedura concorsuale viene aperta. L’Associazione inoltre condivide l’orientamento secondo cui è necessario tener conto di ogni componente di rettifica e non solo delle predite in quanto tali. Per quanto riguarda la “copertura” di tali perdite verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, si specifica che occorre distinguere le imprese industriali da quelle bancarie, per le quali le perdite verso debitori soggetti a procedure concorsuali saranno deducibili solo se non sono già state effettuate svalutazioni. In questo modo, Assonime non condivide la tesi spesso sostenuta dal Fisco, che riqualifica le svalutazioni integrali dei crediti come perdite su crediti, per poi arrivare al caso di considerarle indeducibili per mancanza di elementi certi e precisi.

E’ proprio sui requisiti della certezza e della precisione che Assonime punta l’accento per sottolineare come su questi requisiti si basi la possibilità di dedurre una perdita su crediti. Certezza e precisione, dunque, vanno valutati con molta attenzione sia nel caso di prescrizione del credito che in quello di impresa che adotta i criteri contabili Ias. Nella circolare del 13 maggio, Assonime approfondisce tutte le implicazioni di queste due fattispecie.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 23 - La prescrizione indebolisce la pretesa - R. Par.
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 23 - Perdite su crediti, sconto esteso - Parisotto

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