Decreto-legge su infrastrutture e trasporti: rinnovo parco veicolare

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Decreto-legge su infrastrutture e trasporti: rinnovo parco veicolare

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2025 è stato pubblicato il Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73, che introduce “Provvedimenti urgenti volti a garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione dei contratti pubblici, il corretto svolgimento del sistema dei trasporti ferroviari e stradali, la gestione ordinata del patrimonio portuale e marittimo, oltre all’implementazione di obblighi imprescindibili collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea nel settore delle infrastrutture e dei trasporti.”.

L’atto ha passato il vaglio del Consiglio dei Ministri il 19 maggio 2025; è entrato in vigore il 21 maggio 2025.

In materia di infrastrutture e trasporti la normativa punta a promuovere una maggiore giustizia, ridurre i tempi di attesa con scadenze definite e favorire risorse destinate all’aggiornamento e al rinnovo dei mezzi di trasporto.

Novità sulla disciplina dei tempi di attesa e sui pagamenti nel trasporto merci

Tra le novità più rilevanti nel Dl n. 73 del 21 maggio 2025, si evidenzia la revisione delle regole riguardanti i tempi di attesa per le operazioni di carico e scarico delle merci.

Il periodo di tolleranza, riferito all’attesa dei mezzi prima di poter eseguire tali operazioni, viene calcolato a partire dall’arrivo del veicolo nel punto di carico o scarico ed è fissato in novanta minuti per ciascuna attività.

Il committente, il destinatario della merce o altri soggetti coinvolti nella catena di trasporto, devono comunicare al vettore il luogo e l’orario in cui si svolgeranno le operazioni, oltre alle modalità di accesso dei mezzi ai punti di carico o scarico. Se questo obbligo non viene rispettato, il vettore può attestare l’orario di arrivo attraverso il sistema di localizzazione satellitare del veicolo o con i dati forniti dal tachigrafo digitale di seconda generazione.

Il committente e il caricatore sono responsabili congiuntamente nel pagare al vettore un risarcimento di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo oltre il periodo di tolleranza. Tuttavia, è previsto il diritto di rivalsa tra i soggetti obbligati verso chi ha effettivamente causato il ritardo. L’indennizzo non è dovuto se il ritardo dipende dal vettore stesso.

Inoltre, il Decreto affronta la questione dei tempi di pagamento, stabilendo che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può intervenire con ammonimenti e sanzioni in caso di ripetute e diffuse violazioni delle norme sui pagamenti, configurando un abuso di dipendenza economica.

Modernizzazione del settore

Un chiaro segno di impegno verso il progresso del comparto è l’assegnazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzati al rinnovo della flotta del parco veicolare del settore dell'autotrasporto, per favorire l’adozione di veicoli più all’avanguardia e rispettosi dell’ambiente.

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