Decreto Ristori-bis, modalità di sospensione dei contributi INPS

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Decreto Ristori-bis, modalità di sospensione dei contributi INPS

La sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali vale esclusivamente per il mese di novembre 2020. Sono comprese anche le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS. Non rientrano nella sospensione i premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

Il recupero dei versamenti sospesi dovrà essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Attenzione, però: il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

A specificarlo è l’INPS, con la circolare n. 129 del 13 novembre 2020. Nel documento di prassi, l’Istituto Previdenziale ha rilasciato anche il codice di autorizzazione “4X” da assegnare alle imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e 2 al D.L. n. 149/2020 (cd. “Decreto Ristori-bis”).

Sospensione dei Contributi INPS, il “Decreto Ristori” e “Decreto Ristori-bis”

All’art. 13 del “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) il legislatore ha previsto una sospensione dei versamenti contributivi, al fine di sostenere i settori maggiormente interessati dalle misure restrittive adottate dal Governo

Successivamente è stato pubblicato il D.L. n. 149/2020 (cd. “Decreto Ristori-bis”) che all’art. 11 ha ampliato la platea dei destinatari della sospensione dei versamenti contributivi in scadenza nel mese di novembre 2020.

Inoltre, il medesimo articolo ha previsto l’applicazione della suddetta misura anche a favore dei datori di lavoro privati la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle cd. “zone rosse, svolgenti, come prevalente, una di quelle attività riferite ai codici ATECO puntualmente codificati dalla norma in argomento all’Allegato 2 del medesimo decreto.

Sul punto, si precisa che:

  • i benefici di cui alla previsione in trattazione sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
  • i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione verranno comunicati all’Istituto a cura dell'Agenzia delle Entrate al fine di consentire e verificare il corretto riconoscimento ai predetti destinatari dei nuovi provvedimenti di sospensione.

Sospensione dei Contributi INPS, modalità di sospensione

Le aziende la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e 2 al D.L. n. 149/2020, verrà attribuito il codice di autorizzazione “4X”, che assume il nuovo significato di:

  • “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149”.

Il suddetto codice di autorizzazione verrà attribuito in automatico a cura della Direzione generale e potrà essere visualizzato sul “Cassetto previdenziale aziende”.

I contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione sono quelli dovuti per la competenza del mese di ottobre 2020. Quindi, per il periodo di paga ottobre 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>:

  • il nuovo codice “N974”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.”;
  • le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

Si precisa che l'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N974”, non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.

Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero ad un credito azienda o un saldo a zero.

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