Decreto semplificazioni. Dall'Agenzia i primi chiarimenti

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La circolare 31/E/2014, sulle misure contenute nel decreto semplificazioni fiscali, riguardo alle modifiche introdotte dal decreto in tema di estinzione della società e della responsabilità dei liquidatori spiega quanto segue.

E' stabilito che ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società (articolo 2495 cc) produce effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

Trattandosi di norma procedurale vale anche per attività di controllo fiscale riferite a società che:

- hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese

- sono già state cancellate prima della data di entrata in vigore del “decreto semplificazioni”.

Quanto all'onere probatorio a carico del liquidatore di società che ha distribuito utili ai soci relativi all’anno di liquidazione o ad anni precedenti, in presunta violazione dell’obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti, è chiarito che dovranno rispondere in proprio dei tributi dovuti dalla società estinta se non dimostrano di aver assolto a tutti gli oneri tributari, comprese le ritenute dei lavoratori dipendenti, prima dell’assegnazione dei beni ai soci o di non aver estinto con precedenza crediti di rango inferiore in danno di quelli tributari.
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