Decreto Trasparenza, obblighi di informazione anche per lavoratori domestici

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Decreto Trasparenza, obblighi di informazione anche per lavoratori domestici

Il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, ha previsto importanti novità in merito agli obblighi di informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro, prevedendo l’applicazione anche per i datori di lavoro domestico.

Con l’entrata in vigore del decreto Trasparenza, a partire dal 13 agosto 2022, anche questi ultimi, infatti, dovranno ottemperare ai nuovi obblighi informativi.

Non si prevede nessun obbligo per i lavoratori assunti precedentemente alla data del 1° agosto 2022, salvo formale richiesta da parte del dipendente.

A decorrere dal 13 agosto 2022, la lettera di assunzione per i lavoratori domestici dovrà essere corredata di tutte le informazioni essenziali del rapporto di lavoro, ovvero:

  • l'identità delle parti;
  • il luogo di lavoro;
  • la data di inizio del rapporto di lavoro;
  • la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
  • la durata del periodo di prova se previsto;
  • le modalità di svolgimento di eventuale lavoro straordinario;
  • la modalità di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (CASSACOLF);
  • l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
  • il trattamento economico e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento nonché specificando la modalità di erogazione e il giorno in cui avverrà il pagamento;
  • la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
  • permessi retribuiti: per visite mediche, rinnovo del permesso o ricongiungimento familiare, lutto, formazione professionale, permessi sindacali, permessi elettorali, donazione del sangue o midollo;
  • permessi non retribuiti: di studio e generici;
  • la distribuzione dell'orario di lavoro;
  • i termini del preavviso in caso di recesso.

Tuttavia, con la circolare 10 agosto 2022, n. 4, l’INL ha precisato che sarà possibile fare richiamo al CCNL applicato che, in tal caso, dovrà essere consegnato al lavoratore in modalità elettronica o cartacea.

Si rammenta, altresì, che il datore di lavoro dovrà predisporre l’informativa in merito alla sicurezza e al trattamento dei dati raccolti.

La violazione degli obblighi previsti dal decreto comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per ogni lavoratore interessato (da 250 a 1.500 euro).

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