Denunce contributive e quarantena Covid-19

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Denunce contributive e quarantena Covid-19

L’INPS fornisce le istruzioni operative, con il messaggio 23 ottobre 2020, n. 3871, inerenti il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro, in attuazione dell’art. 26, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Tale articolo dispone, al comma 1, l’equiparazione della c.d. quarantena alla malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. Pertanto, viene riconosciuta, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, l’indennità economica previdenziale sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore. Inoltre, è bene precisare che il lavoratore deve produrre idonea certificazione sanitaria, nella quale dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Il secondo comma, del citato articolo, specifica che ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

L’INPS, inoltre, sottolinea che qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati

Nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:

  • MV6: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena;

  • MV7: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con Terapie;

  • MV8: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 - Malattia accertata da COVID-19.

Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento “CodiceEvento” di “Settimana” procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità. Inoltre, dovrà essere indicato nell’elemento “DiffAccredito” il valore della retribuzione “persa”.

Pertanto, ai fini del conguaglio delle indennità anticipate, a partire dal periodo di competenza dicembre 2020, dovrà essere valorizzato l’elemento “InfoAggcausaliContrib” secondo le modalità indicate nel messaggio 23 ottobre 2020, n. 3871. Infine, l’INPS fa presente che, in presenza di certificato non riconosciuto come appartenente alle tipologie in argomento, il relativo importo posto a conguaglio sarà ritenuto indebito.

Datori di lavoro che hanno conguagliato le giornate di assenza come indennità di malattia

Qualora l’importo anticipato sia stato già conguagliato come indennità di malattia, i datori di lavoro dovranno provvedere, tramite alla compilazione dell’elemento “MesePrecedente”, a restituire l’importo, indicando mediante il codice causale “E775” (restituzione indennità di malattia), presente nell’elemento “DatiRetributivi/Malattia/MalADebito/CausaleVersMal”, ed, inoltre, dovranno specificare l’importo spettante per la quarantena.

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