Detassazione della produttività: gli orientamenti del Ministero del Lavoro

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Con circolare n. 14 del 29 maggio 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con riferimento alle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014, di cui al DPCM 19 febbraio 2014, ha ribadito alcuni orientamenti già espressi in precedenza.

Tali orientamenti sono relativi all’applicazione delle disposizioni di cui al DPCM 22 gennaio 2013, con il quale erano state declinate le modalità di attuazione dell’agevolazione e che continuano ad essere applicate in quanto compatibili.

Contratti collettivi di lavoro

Chiarisce la circolare che l’erogazione delle somme deve avvenire in esecuzione di contratti collettivi che possono essere stipulati anche da RSA e RSU operanti in azienda mentre non sono validi, ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione, eventuali contratti nazionali di categoria.

Retribuzione di produttività

La circolare si sofferma ampiamente sulla “retribuzione di produttività” chiarendo innanzitutto che, per tale, si intendono voci retributive erogate con riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione.

Per il Ministero, devono essere voci che possono variare sulla base di indicatori quantitativi che vadano a remunerare un apporto lavorativo finalizzato ad un miglioramento della produttività in senso lato e quindi anche ad una “efficientazione” aziendale.

Accordo territoriale scaduto

Importante è la specifica in forza della quale, qualora l’accordo territoriale del 2013 sia scaduto, ma non formalmente disdettato, il Ministero ritiene possibile l’applicazione delle misure agevolative anche per le mensilità del corrente anno precedenti la sottoscrizione di un accordo territoriale per il 2014, confermativo del precedente, a condizione che ci sia stata continuità nell’applicazione delle misure di “effficientazione” .

La continuità nell’applicazione delle misure e la conferma in base al nuovo accordo territoriale del 2014, infatti, possono considerarsi indice di proseguire nell’impegno ad una “efficientazione” aziendale, volontà che, in definitiva, potrà essere “ratificata” dalla sottoscrizione nel 2014 di un accordo “conforme” a quello del 2013.

Deposito

La circolare si conclude precisando che le aziende che sono in regola con quanto previsto dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013 (deposito unitamente ad autodichiarazione di conformità) non debbono effettuare alcuna formalità per il 2014 nel caso in cui si limitino ad applicare, senza alcuna modifica, l'accordo già depositato e in relazione al quale abbiano già effettuato nel 2013 la dichiarazione di conformità.

Al contrario, per le aziende che non abbiano ancora effettuato alcun adempimento, occorre che effettuino il deposito e l’autodichiarazione di conformità degli accordi stipulati nel 2014 entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.P.C.M. 19 febbraio 2014, ovvero rendano la sola autodichiarazione di conformità qualora sia stato effettuato il solo deposito.
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