Dichiarazione Imu: è tempo di presentazione

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Il 4 febbraio 2013 scatta il primo appuntamento con la presentazione della dichiarazione Imu. Il modello apposito per l’imposta municipale propria è stato approvato con decreto ministeriale del 30 ottobre 2012 (in “Gazzetta Ufficiale” del 5 novembre 2012). Ad interessare sono gli eventi modificativi successi nel corso dell’anno 2012, fino al 6 novembre. Per non gravare sui contribuenti, è stato disposto che la dichiarazione presentata ai fini ICI resta valida anche ai fini Imu, se gli immobili non hanno subito modifiche.

Per mano del D.L. n.174/2012 (convertito in L. n. 213/2012), il termine per la presentazione della prima dichiarazione Imu, dopo l’istituzione anticipata dell’imposta, è stato posto a decorrere da 90 giorni dalla pubblicazione in “Gazzetta” del D.M. 30 ottobre 2012: la data cade il 4 febbraio 2013.

A regime, invece, la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione rilevante per la determinazione dell’imposta o il possesso dell’abitazione ha avuto inizio.

Per semplificare la vita ai contribuenti, viene data validità alle dichiarazioni presentate ai fini Ici, se compatibili, sulla base del fatto che i dati rilevanti sono rimasti invariati rispetto a quelli richiesti per l'Ici.

Vi è l’obbligo di presentare il modello Imu:

A. se le modificazioni sull'immobile riguardano la riduzione d'aliquota;

B. se le variazioni non sono conoscibili dal Comune perchè non contenute in nessuna banca dati catastale.

Nell'ambito della riduzione d'imposta, vanno dichiarati:

- i fabbricati dichiarati inagibili o di fatto non utilizzati,
- i fabbricati di interesse storico o artistico
- gli immobili per i quali il comune ha ridotto l'aliquota (fino allo 0,4%) ossia quelli non produttivi di reddito fondiario, posseduti da soggetti passivi Ires, locati.

*** Per gli immobili locati, va precisato che per quelli con contratti di locazione registrati dal 1° luglio 2010, l'obbligo dichiarativo non sussiste in quanto dalla suddetta data vige la regola che al momento della registrazione vanno comunicati i dati catastali all'Agenzia delle entrate. Per quelli registrati precedentemente alla data del 1° luglio 2010, vige la dispensa dall'obbligo dichiarativo qualora i relativi dati catastali siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto.


In ogni caso il contribuente deve porre attenzione ai regolamenti emanati dai singoli Comuni, dove, ai fini dell'utilizzo della riduzione d'aliquota, è possibile che siano stati previsti specifici adempimenti formali. In tali casi la dichiarazione Imu non va presentata. ***

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - i c.d. beni merce - per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota.

Con riferimento al caso in cui il comune non sia in possesso delle informazioni per verificare l'esatto adempimento dell'obbligazione, vanno dichiarati:

- gli immobili oggetto di locazione finanziaria;
- gli immobili oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- gli immobili oggetto di atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile;
- i terreni agricoli divenuti area fabbricabile;
- l'area divenuta fabbricabile per demolizione del fabbricato preesistente;
- gli immobili assegnati a soci di cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria;
- gli immobili assegnati a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure variazione della destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
- gli immobili concessi in locazione dagli IACP e da enti di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime finalità degli IACP;
- gli immobili esenti, ai sensi della lettera c) e della lettera i), art. 7 del d.lgs. 504/1992;
- i fabbricati esenti, ai sensi della lettera g), comma 1, art. 7 del d.lgs. 504/1992 (cioè quelli dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali di cui alla l. 104/1992);
- l'immobile che ha perso o acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione IMU;
- il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto a catasto, ovvero iscritto ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
- l'immobile per il quale è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- l'immobile per il quale è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, sempre che tale diritti non siano stati dichiarati in catasto;
- l'immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà);
- l'immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- acquisto o cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei genitori).

E' obbligatoria la presentazione in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastali.

ABITAZIONE PRINCIPALE

L'abitazione principale, in genere, non va dichiarata ai fini Imu in quanto l'immobile è presente nel catasto edilizio urbano ed il comune è a conoscenza che vi dimorano abitualmente il possessore ed il suo nucleo familiare.

Non necessita la presentazione per dichiarare che vi sono figli minori di 26 anni per i quali si beneficia della maggiorazione di 50 euro, tranne nel caso in cui i componenti il nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale.

Le istruzioni al modello di dichiarazione Imu riportano l'ipotesi dell'immobile in comproprietà fra coniugi non legalmente separati,  destinato ad abitazione principale, nel quale risiede solo uno dei coniugi e l'altro coniuge risiede in un diverso immobile sito nello stesso comune: in questo caso, poiché la detrazione per abitazione spetta ad un solo coniuge, costui ha l'obbligo di presentare la dichiarazione Imu.

Per il caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'ex coniuge assegnatario è tenuto a dichiarare l'immobile assegnato se il comune in cui si trova l'ex casa coniugale è diverso dal comune di celebrazione del matrimonio e dal suo comune di nascita.

Particolare attenzione va posta al caso degli anziani o dei disabili ricoverati permanentemente in strutture socio-sanitarie. Le istruzioni al modello precisano che la dichiarazione non va presentata se il comune delibera l’assimilazione delle unità immobiliari possedute da costoro alle abitazioni principali, se non locate. Infatti, i comuni sono a conoscenza del trasferimento della residenza.

 Per quanto riguarda gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero, la dichiarazione va presentata solo se il comune ha deliberato che l’immobile deve considerarsi adibito ad abitazione principale.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione del modello va eseguita:

- o mediante consegna al comune su cui insiste l'immobile da dichiarare. Se l'immobile si trova su comuni diversi, la dichiarazione va presentata ai comuni su cui insiste l'immobile (compilando tante dichiarazioni quanti sono i comuni);

- o mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno all'Ufficio tributi del comune di appartenenza; sulla busta va posta la dicitura “DICHIARAZIONE IMU 20__”;

- o mediante trasmissione telematica del modello con e-mail certificata.

Il comune, se stabilisce altre modalità di trasmissione, deve darne ampia informazione ai cittadini.

SANZIONI

Per la mancata presentazione della dichiarazione viene erogata la sanzione dal 100 al 200% del tributo dovuto (minimo 51 euro); vi è la riduzione ad un terzo se entro il termine per proporre ricorso tributario, si pagano tributo e sanzione.

Per l'infedele dichiarazione, viene erogata la sanzione dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta; si applica la riduzione ad un terzo, se entro il termine per proporre ricorso tributario, si pagano tributo e sanzione.

Se l'errore non incide sull'imposta del tributo e per violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o per la mancata restituzione dei questionari (nei 60 giorni), la sanzione va da 51 a 258 euro.

ENTI NON COMMERCIALI

Discorso a parte va fatto per la dichiarazione Imu degli enti non commerciali. In questo caso l'esenzione va applicata solo alla parte di immobile utilizzata a fini non commerciali; un decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze deve fornire indicazioni circa le modalità e le procedure riguardanti la dichiarazione insieme agli elementi che rilevano ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.

Va quindi approvato, per gli enti non commerciali, un modello apposito di dichiarazione ai fini Imu. In attesa dell’emanazione del provvedimento, istruisce la risoluzione n. 1/DF del 2013 del ministero dell’Economia, tali enti non sono tenuti ad eseguire l’adempimento entro il 4 febbraio 2013, ma devono rimanere in attesa del termine di presentazione che sarà indicato con l’approvazione del modello per gli enti non commerciali.

IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) la risoluzionen. 2/DF del 18 gennaio 2013 precisa che non vige un obbligo dichiarativo qualora la condizione di appartenenza ai coltivatori diretti e agli Iap sia stata resa nota mediante precedente dichiarazione ICI, in quanto i comuni sono a conoscenza di tale stato e delle relative agevolazioni previste dalla legge.

In particolare, i suddetti soggetti non devono presentare la dichiarazione solo per evidenziare l’applicazione del moltiplicatore di cui al D.L. n. 201/2011, qualora non vi siano state altre variazioni.

QUADRO DELLE NORME

- D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 – Art. 8

- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. n. 214/2011 – Art. 13
- Circolare Ministero Economia e Finanze 18 maggio 2012, n. 3/DF
- Decreto Ministero Economia e Finanze 30 ottobre 2012
- Risoluzione Ministero Economia e Finanze 11 gennaio 2013, n. 1/DF
- Risoluzione Ministero Economia e Finanze 18 gennaio 2013, n. 2/DF

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