Direttiva UE con nuove regole sulla rendicontazione di sostenibilità

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Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 febbraio 2026, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi connessi alla rendicontazione di sostenibilità delle imprese e di semplificare alcune disposizioni relative al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

La Direttiva (UE) 2026/470 interviene modificando diverse normative europee rilevanti, tra cui:

  • la Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti;
  • la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio e ai bilanci consolidati;
  • la Direttiva (UE) 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD);
  • la Direttiva (UE) 2024/1760 sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

Secondo quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2026/470, tali modifiche si inseriscono nel quadro delle politiche europee di semplificazione normativa e rafforzamento della competitività delle imprese, mantenendo al contempo gli obiettivi strategici del Green Deal europeo e del piano d’azione sulla finanza sostenibile.

Decorrenza delle nuove disposizioni

La Direttiva (UE) 2026/470 modifica anche il calendario di applicazione degli obblighi previsti dalla Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD):

  • alcune imprese saranno soggette agli obblighi di rendicontazione solo per gli esercizi compresi tra il 2024 e il 2026;
  • a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2027 si applicheranno esclusivamente i nuovi criteri dimensionali introdotti dalla direttiva.

Nuovo ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità

Uno degli interventi principali della Direttiva (UE) 2026/470 riguarda la riduzione del numero di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità.

La direttiva modifica la Direttiva 2013/34/UE stabilendo che l’obbligo di comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità si applica esclusivamente alle imprese che superano contemporaneamente le seguenti soglie:

  • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 milioni di euro;
  • numero medio di dipendenti superiore a 1.000 durante l’esercizio.

In base alla Direttiva (UE) 2026/470, tale restrizione dell’ambito di applicazione mira a garantire che gli obblighi di rendicontazione gravino principalmente sulle imprese di maggiori dimensioni, ossia quelle che presentano un impatto più significativo sotto il profilo ambientale, sociale e di governance (ESG).

Le imprese che non superano tali soglie non sono obbligate alla rendicontazione di sostenibilità, ma possono comunque fornire informazioni ESG su base volontaria.

Principi volontari di rendicontazione per le imprese non soggette all’obbligo

La Direttiva (UE) 2026/470 introduce inoltre un nuovo sistema di principi volontari di rendicontazione di sostenibilità destinato alle imprese che non superano il limite di 1.000 dipendenti.

In particolare, la direttiva prevede che la Commissione europea adotti principi di rendicontazione volontaria proporzionati alle caratteristiche delle imprese di dimensioni minori.

Tali principi dovranno:

  • utilizzare un linguaggio semplificato;
  • essere proporzionati alla dimensione e complessità dell’attività economica;
  • consentire una maggiore flessibilità nella comunicazione delle informazioni ESG.

La Direttiva (UE) 2026/470 stabilisce che la Commissione adotti tali principi tramite atto delegato entro il 19 luglio 2026.

Limitazioni alle richieste di informazioni nella catena del valore

Un ulteriore elemento centrale della Direttiva (UE) 2026/470 riguarda la gestione delle informazioni relative alla catena del valore, introducendo la nozione di “impresa protetta”, definita come l’impresa che:

  • non supera 1.000 dipendenti;
  • si trova nella catena del valore di un’impresa soggetta alla rendicontazione di sostenibilità.

Secondo la Direttiva (UE) 2026/470, tali imprese protette hanno il diritto di rifiutare la trasmissione di informazioni sulla sostenibilità che eccedono quanto previsto dai principi volontari di rendicontazione.

La direttiva stabilisce inoltre che eventuali clausole contrattuali che impongano richieste di informazioni eccedenti tali limiti non sono vincolanti.

Revisione degli standard europei di rendicontazione (ESRS)

La Direttiva (UE) 2026/470 interviene anche sugli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), ossia gli standard europei di rendicontazione della sostenibilità.

La Commissione europea è tenuta a rivedere la prima serie di ESRS entro sei mesi dall’entrata in vigore della direttiva.

La revisione dovrà perseguire diversi obiettivi, tra cui:

  • eliminare gli elementi informativi meno rilevanti;
  • privilegiare le informazioni quantitative rispetto a quelle descrittive;
  • distinguere in modo più chiaro tra informazioni obbligatorie e facoltative;
  • chiarire l’applicazione del principio di rilevanza (materialità).

Tale intervento mira a rendere il sistema di rendicontazione più proporzionato e meno oneroso per le imprese.

Attestazione della rendicontazione di sostenibilità

La Direttiva (UE) 2026/470 modifica anche la disciplina relativa all’attestazione della rendicontazione di sostenibilità da parte dei revisori legali.

In particolare:

  • il termine per l’adozione dei principi europei di attestazione con livello di sicurezza limitato (limited assurance) viene posticipato al 1° luglio 2027;
  • viene eliminato l’obbligo di introdurre, in una fase successiva, un sistema di attestazione con livello di sicurezza ragionevole (reasonable assurance).

Modifiche alla direttiva sulla due diligence delle imprese

La Direttiva (UE) 2026/470 modifica anche la Direttiva (UE) 2024/1760, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

La direttiva restringe l’ambito di applicazione della normativa aumentando significativamente le soglie dimensionali.

In base alle nuove disposizioni, gli obblighi di due diligence si applicano alle imprese che superano:

  • 5.000 dipendenti;
  • 1,5 miliardi di euro di fatturato netto.

La Direttiva (UE) 2026/470 intende in questo modo concentrare gli obblighi sulle imprese con maggiore capacità organizzativa e maggiore impatto sulle catene globali di approvvigionamento.

Sanzioni e responsabilità

La Direttiva (UE) 2026/470 introduce alcune modifiche anche al sistema sanzionatorio previsto dalla normativa sulla due diligence.

In particolare, la direttiva:

  • elimina l’obbligo di basare automaticamente le sanzioni sul fatturato netto mondiale dell’impresa;
  • introduce un limite massimo uniforme pari al 3% del fatturato netto mondiale per le sanzioni pecuniarie.

La determinazione concreta della sanzione dovrà comunque tenere conto di diversi fattori, tra cui la gravità della violazione e le circostanze aggravanti o attenuanti.

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