Diritto di accesso pieno in caso di segnalazione negativa a proprio carico

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Con la sentenza n. 349 del 9 gennaio 2013, la Prima sezione civile della Cassazione ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Milano si era pronunciato sulla richiesta di esercizio giudiziale del diritto di accesso ai propri dati personali avanzata da un soggetto che, dopo essere stato informato dell’esistenza di una segnalazione negativa a proprio carico, relativa ad un rapporto di finanziamento stipulato con una società, aveva inoltrato un’istanza di accesso alla società medesima senza, tuttavia, ricevere alcuna risposta.

Solamente in giudizio, con la comparsa di costituzione, la controparte aveva provveduto al deposito della documentazione richiesta; conseguentemente, i giudici di merito avevano dichiarato la cessazione della materia del contendere caricando, tuttavia, della soccombenza virtuale la società medesima.

Confermando questa decisione, i giudici di Cassazione hanno sottolineato come lo scopo della normativa sul diritto di accesso sia garantire, a tutela della dignità e riservatezza del soggetto interessato, "la verifica ratione temporis dell’avvenuto inserimento, della permanenza, ovvero della rimozione di dati, indipendentemente dalla circostanza che tali eventi siano già stati portati per altra via a conoscenza dell’interessato".
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