Disfunzioni App non possono penalizzare le parti processuali
Pubblicato il 07 gennaio 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Le disfunzioni dell'applicativo digitale "App" per il deposito telematico degli atti penali, se formalmente accertate, non possono tradursi in sanzioni e penalizzare le parti processuali coinvolte.
Il giudice, in tale contesto, deve attenersi scrupolosamente ai confini delle proprie competenze, evitando di invadere ambiti riservati alle autorità amministrative o tecniche.
Processo penale telematico: la Cassazione sulla gestione delle disfunzioni della piattaforma "App"
Con la sentenza n. 45 del 2 gennaio 2025, la Corte di Cassazione, Seconda sezione penale si è occupata di una controversia incentrata sul rapporto tra l’efficienza del sistema giudiziario digitale e la tutela delle parti processuali.
La questione verteva su una dichiarazione di inammissibilità pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari (Gip) in relazione a una richiesta di archiviazione presentata in modalità analogica dal pubblico ministero a seguito dell'accertato malfunzionamento della piattaforma ministeriale "App" per il deposito telematico degli atti penali.
Il malfunzionamento della piattaforma era stato formalmente certificato dal Procuratore della Repubblica e dal magistrato responsabile per l’informatica, i quali avevano autorizzato l’utilizzo della modalità di deposito analogica.
Tale autorizzazione era motivata da un problema tecnico che rendeva impossibile la gestione massiva delle richieste di archiviazione, come richiesto dalla procedura per i procedimenti contro ignoti.
La posizione della Corte di Cassazione
Abnormità del provvedimento del Gip
Secondo la Corte, il Gip, con il suo provvedimento di inammissibilità, aveva travalicato i limiti delle proprie competenze, ponendo sulle parti - il pubblico ministero e la difesa - le conseguenze di problematiche tecniche non imputabili a loro.
La Cassazione, in particolare, ha ritenuto che il Gip non avesse alcun titolo per dichiarare inammissibile la richiesta, posto che tale decisione non trova alcun fondamento normativo negli articoli 408-415 del Codice di Procedura Penale.
La pronuncia del Gip è stata dunque qualificata come "abnorme".
Due gli elementi principali su cui si basa la decisione della Cassazione.
Da un lato, il provvedimento è risultato estraneo al sistema normativo, in quanto ha imposto una sanzione non prevista dalla legge.
Dall’altro, esso ha determinato una paralisi del procedimento, impedendo al pubblico ministero di procedere nel rispetto delle disposizioni tecniche e giuridiche applicabili.
Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che il Gip non aveva alcun potere di sindacare le ragioni alla base della decisione amministrativa adottata dal Procuratore e dal magistrato informatico.
La valutazione del malfunzionamento della piattaforma e delle sue conseguenze operative spetta esclusivamente agli organi tecnici del Ministero della Giustizia e non al giudice delle indagini preliminari.
Il quadro normativo di riferimento
Del resto, la normativa applicabile al caso in esame - in particolare l’articolo 175-bis del Codice di Procedura Penale e il Decreto Ministeriale n. 217/2023 - prevede che, in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici certificato formalmente, il deposito degli atti possa avvenire con modalità analogiche.
Il malfunzionamento in questione era stato descritto come un problema tecnico legato alla gestione massiva delle richieste di archiviazione per i cosiddetti "ignoti seriali".
Nonostante i tentativi dei tecnici di risolvere la criticità, il problema persisteva, rendendo inevitabile l’utilizzo della modalità cartacea.
Da qui l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento di inammissibilità impugnato.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Il Gip ha dichiarato inammissibile una richiesta di archiviazione presentata analogicamente a causa di un malfunzionamento della piattaforma "App". |
Questione dibattuta | Se il giudice può sanzionare con l'inammissibilità una richiesta di archiviazione non depositata telematicamente per disfunzioni tecniche accertate. |
Soluzione della Cassazione | La Cassazione annulla il provvedimento del Gip, dichiarandolo abnorme, e chiarisce che le disfunzioni tecniche non possono ricadere sulle parti processuali. |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: