Distruzione dati del pc aziendale: ex dipendente condannato a risarcire

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Distruzione dati del pc aziendale: ex dipendente condannato a risarcire

L’ex dirigente riconsegna i dispositivi aziendali svuotati di tutti i dati? Paga i danni al datore.

La Corte di cassazione ha ritenuto legittima la richiesta di risarcimento del danno avanzata da una Srl nei confronti di un ex dipendente, nonché dirigente, a cui era stata contestata la violazione dell'obbligo di fedeltà.

Quest’ultimo, dopo essersi inaspettatamente dimesso per ragioni familiari, aveva provveduto alla cancellazione totale dei dati e dei file presenti sull'hard disk del computer aziendale in sua dotazione, prima di restituirlo al datore.

I giudici di gravame, diversamente da quanto statuito in primo grado, avevano rigettato la domanda risarcitoria della società.

In merito agli addebiti di violazione dell'obbligo di fedeltà, in particolare, la Corte d’appello aveva escluso che esistessero prove pertinenti.

Questo, ritenendo che fossero inutilizzabili le conversazioni acquisite dalla società datrice, in quanto illegittimamente ottenute sull'account privato Skype del dipendente, in violazione della segretezza della corrispondenza e pure della password personale di accesso del lavoratore.

Secondo la Corte territoriale, l’utilizzo di tali conversazioni, in difetto di consenso dell'interessato, non poteva essere giustificato alla luce del Codice della Privacy, in assenza di attualità e diretta strumentalità all'esercizio o alla tutela di un diritto in sede giudiziaria.

La Srl si era rivolta alla Corte di legittimità, deducendo, tra gli altri motivi, la legittimità dell’attività di recupero dei documenti, dati e informazioni contenuti - e dolosamente cancellati dal dirigente prima della riconsegna - nei dispositivi aziendali in dotazione e pure integranti patrimonio aziendale, dopo la cessazione del rapporto di lavoro e quindi rientrati nella disponibilità giuridica della società medesima.

Il diritto alla difesa prevale su quello alla privacy

Con sentenza n. 33809 del 12 novembre 2021, il Collegio di legittimità ha accolto le doglianze di parte ricorrente, evidenziando che la Corte d’appello aveva erroneamente omesso di esaminare il rilevante fatto storico rappresentato dalla riconsegna, da parte dell’ex dirigente, dei dispositivi aziendali svuotati di tutti i dati in essi contenuti.

Si trattava di una circostanza di carattere decisivo, nel senso della sua idoneità a determinare un esito diverso della controversia.

Secondo gli Ermellini, difatti, anche la cancellazione, che non escluda la possibilità di recupero se non con l'uso anche dispendioso di particolari procedure, integra gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosa dell'art. 635bis c.p., per conformità alla sua ratio.

E ciò era quanto avvenuto nel caso di specie, in quanto parte datoriale aveva avuto la necessità di affidare l'hard disk del computer formattato a un perito informatico per le relative analisi, analisi che avevano consentito il recupero di una serie di conversazioni scritte effettuate dal dirigente sull'applicativo Skype.

La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali – ha ricordato la Corte - è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e a prescindere dalle modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza.

Tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, deve comunque essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza, sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.

Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva omesso di procedere al predetto bilanciamento e non aveva considerato che, in materia di trattamento dei dati personali, il diritto di difesa in giudizio prevale su quello di inviolabilità della corrispondenza, consentendo di prescindere dal consenso della parte interessata qualora il trattamento sia necessario per la tutela dell'esercizio di un diritto in sede giudiziaria (a condizione, in ogni caso, che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento).

L'attività di recupero dei dati cancellati dal dirigente, nella specie, era stata compiuta dalla Srl in funzione dell'odierno giudizio risarcitorio, sul presupposto della distruzione da parte del dipendente di beni aziendali, quali appunto quelli memorizzati nel personal computer: condotta, questa, sicuramente grave ed integrante violazione dei doveri di fedeltà e di diligenza, tale anche da costituire giusta causa di licenziamento.

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