Docenti e pensione minima: il limite dei 70 anni alla Consulta

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Con ordinanza interlocutoria n. 24662 del 6 settembre 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardo all'art. 509, comma 3, del Decreto legislativo n. 297 del 1994.

La norma, secondo la Cassazione, potrebbe violare l'art. 38 della Costituzione e il principio di ragionevolezza, poiché consente il trattenimento in servizio nel comparto scuola fino, al massimo, al 70° anno di età senza adeguarlo all'aspettativa di vita, come previsto dall'art. 12 del D.l. n. 78 del 2010.

Scuola, trattenimento in servizio fino a 70 anni: parola alla Consulta

Il caso esaminato  

La Corte ha esaminato il caso di una lavoratrice che, raggiunti i 67 anni, non aveva maturato i contributi necessari per la pensione e aveva chiesto di prolungare il servizio fino a 70-71 anni per raggiungere i requisiti pensionistici. La sua richiesta, tuttavia, era stata respinta.

Il Tribunale di Lecce aveva disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, chiedendo se fosse possibile consentire il trattenimento in servizio oltre il 70° anno di età, tenendo conto dell'adeguamento alla speranza di vita.

La decisione della Cassazione  

La Cassazione, analizzando la normativa di riferimento, ha rilevato una possibile violazione dell'art. 38 della Costituzione, che tutela il diritto alla pensione minima.

L'art. 38, infatti, garantisce il diritto al mantenimento e assistenza sociale per chi è inabile al lavoro e privo di mezzi, e assicura ai lavoratori adeguati mezzi in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia.

Secondo la Corte di legittimità, inoltre, sarebbe ravvisabile un potenziale conflitto con il principio di ragionevolezza, considerando che il limite di età per il trattenimento in servizio potrebbe risultare ingiusto per chi non ha maturato i requisiti minimi per la pensione.

I precedenti della Corte Costituzionale  

Nell'ordinanza vengono citati i precedenti della Corte Costituzionale, in particolare la sentenza n. 33 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità di norme simili nel comparto sanità. La Consulta, nella predetta pronuncia, aveva stabilito che il personale non potesse essere obbligato a ritirarsi prima di aver maturato il minimo pensionistico, consentendo il trattenimento in servizio oltre il limite di età, ma solo fino al raggiungimento della pensione minima.

La parola alla Corte Costituzionale  

La Cassazione, ciò posto, escludendo la possibilità di risolvere la questione tramite interpretazione costituzionalmente orientata, ha sollevato l'incidente di costituzionalità dell'art. 509, comma 3, del D. Lgs. n. 297 del 1994, chiedendo alla Corte Costituzionale di esprimersi sulla relativa compatibilità con l'art. 38 della Costituzione.

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