Dogane, e-commerce di modico valore con dichiarazioni semplificate

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Dogane, e-commerce di modico valore con dichiarazioni semplificate

L’Agenzia delle dogane, nelle more all’entrata in vigore il 1° luglio 2021 del nuovo regime Iva (direttiva 2017/2455), semplifica le dichiarazioni di import per le spedizioni di modico valore (sotto i 22 euro). La novità è illustrata nella Determinazione n. 344910/RU del 6 ottobre 2020.

È introdotta un’apposita procedura che definisce e semplifica le formalità da svolgere per le operazioni di importazione relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate e-commerce per merce di valore trascurabile destinata a soggetti privati, non soggetta a vincoli e/o limitazioni.

Vi possono accedere i soggetti che effettuano operazioni di introduzione nel territorio nazionale di merci non unionali, relative a spedizioni di modico valore (c.d. valore trascurabile, sotto la soglia dei 22 €) originate da transazioni commerciali derivanti da vendite a distanza di beni mediante l’uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale (market place), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.

Nella Determinazione, l’Agenzia spiega che:

  • l’accesso alle procedure dichiarative a dati ridotti è a seguito di ottenimento di specifica autorizzazione;
  • l’autorizzazione è rilasciata in via preventiva ed ha validità annuale;
  • i soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: “e-commerce P4I-B2C” (platform for import - business to consumer).

Dunque, con l’autorizzazione dell’autorità doganale le operazioni possono essere dichiarate in forma massiva, con indicazione, al campo 33 del DAU, del codice convenzionale 9990 9909 00 anziché lo specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta.

Si ricorda che il nuovo regime Iva:

  • elimina la franchigia Iva, imposta si dovrà pagare per ogni importazione;
  • per le dichiarazioni doganali prevede che non potrà essere indicato il codice 99909909, ma dovranno essere indicate voci doganali semplificate.

Dichiarazioni semplificate. La domanda di autorizzazione

L’iter della domanda di autorizzazione:

  1. il soggetto presenta istanza presso l’Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali;
  2. l’Ufficio delle Dogane verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni di tipo oggettivo e soggettivo mediante l’analisi della documentazione e sopralluoghi presso il soggetto e trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, una relazione contenente una valutazione sull’accoglimento o meno dell’istanza alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e digital transformation;
  3. entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, la Direzione Dogane, anche su segnalazione della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e digital transformation, può richiedere chiarimenti o integrazioni all’Ufficio delle Dogane, che fornisce riscontro nei successivi 5 giorni;
  4. il provvedimento di accoglimento dell’istanza è assunto nei successivi 10 giorni dalla Direzione Dogane, che inserisce il soggetto nell’Elenco ad hoc;
  5.  il provvedimento di mancato accoglimento dell’istanza è adottato dalla Direzione Dogane, sentita la Direzione Antifrode e Controlli, la Direzione organizzazione e digital transformation e la Direzione Territoriale competente.

Dichiarazioni semplificate. Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione

Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni di tipo oggettivo e soggettivo:

  • effettuazione di un numero minimo di 50.000 operazioni mensili di importazione;
  • possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;
  • utilizzo del codice EORI e possesso dell’autorizzazione AEO;
  • tracciabilità della filiera dall’origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci;
  • possibilità per l’Ufficio delle Dogane di cui all’articolo 3 di accedere, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma logistica entro cui vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto;
  • organizzazione del magazzino e possesso di apparecchiatura scanner X-Ray dotata di tecnologia CT (tomografia computerizzata) – ovvero l’impegno a dotarsi di tale strumentazione nel termine di 3 mesi dal rilascio dell’autorizzazione - per consentire controlli massivi e non intrusivi della merce;
  • predisposizione di un sistema e di procedure di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all’Autorità doganale l’accesso completo ad ogni flusso logistico.

Dichiarazioni semplificate. Implementazioni

I soggetti autorizzati all’utilizzo della procedura semplificata, ai fini dell’utilizzo della stessa, dovranno garantire l’implementazione di ogni necessaria misura disposta dall’Agenzia a seguito delle valutazioni sul funzionamento della specifica realtà operativa e da effettuarsi in contraddittorio con la Parte, in particolare l’adempimento delle seguenti formalità:

  • per ogni carico di merce in arrivo sul territorio nazionale, fornitura del dato relativo al valore ed alla qualità/descrizione delle merci presenti sul mezzo di trasporto, che successivamente dovranno essere dichiarate presso il luogo approvato;
  • per ogni carico di merce, su richiesta e per via elettronica, fornitura di un elenco riepilogativo delle singole transazioni con relativa documentazione, che consenta di verificare che la fiscalità gravante sia stata contabilizzata in modo corretto e che la stessa merce non sia sottoposta a vincoli e/o limitazioni;
  • fornire ad ADM la possibilità di inter-operare con la piattaforma logistica e, qualora necessario, fornire ad ADM l’informazione relativa alla corrispondenza di valore tra quanto dichiarato nel DAU e l’acquisto effettuato ottenuto dalla piattaforma di marketplace entro cui è stato avviato l’ordine che ha dato origine alla movimentazione.
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