Eccedenza Ace, scomputabile dal maggior reddito su richiesta del contribuente

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Eccedenza Ace, scomputabile dal maggior reddito su richiesta del contribuente

La circolare n. 5/E del 21 marzo 2019 chiarisce alcune problematiche operative emerse in sede di controlli, in merito alla possibilità di computare l’eccedenza di Ace in diminuzione dai maggiori imponibili oggetto di definizione in sede di accertamento con adesione, precisando le modalità di riconoscimento.

Disciplina Ace, quadro giuridico di riferimento

L’Agenzia delle Entrate ricorda che L’”Aiuto alla crescita economica” è un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, finalizzato a riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio, incentivando quest’ultimo mediante una riduzione della imposizione sui redditi.

La Legge di Bilancio 2019 ha abrogato la disciplina dell’Ace, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, facendo però salva la possibilità di scomputare l’eccedenza di Ace del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, dal reddito complessivo netto dei periodi d’imposta successivi.

Inoltre, l'Agenzia mette in evidenza come il regime delle eccedenze di Ace in sede di accertamento non sia stato disciplinato dai vari documenti di prassi e ciò ha fatto sorgere comportamenti non uniformi da parte degli Uffici. In linea di massima, quindi, precisa la circolare, l'utilizzo di eccedenze Ace in abbattimento dei maggiori imponibili accertati deve considerarsi legittimo analogamente a quanto già previsto per le perdite pregresse.

Ace, scomputo dell’eccedenza in accertamento

Dal momento che il legislatore ha espressamente disciplinato lo scomputo delle perdite in accertamento, mentre non esiste alcuna normativa in relazione allo scomputo dell’eccedenza di Ace dai maggiori imponibili accertati o definiti ai fini IRES, anche se è possibile formulare una analogia con quanto previsto ai fini dell'utilizzo delle perdite, l’Agenzia delle Entrate ritiene che devono comunque essere valorizzate le peculiarità della fattispecie relativa alle eccedenze Ace.

Ace, scomputo dell’eccedenza nel procedimento di accertamento con adesione

In conformità alla disciplina dello scomputo delle perdite in accertamento, l’Amministrazione finanziaria specifica, nella circolare n. 5/E/2019, che nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione è necessario considerare l’ottica di ripristino della situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta.

Infatti, se il maggior reddito accertato dall'Amministrazione finanziaria fosse stato dichiarato ab origine dal contribuente, lo stesso sarebbe confluito nel reddito complessivo netto e avrebbe trovato compensazione con il rendimento nozionale Ace.

Pertanto, secondo l’Agenzia, solo in sede di definizione in adesione e su richiesta del contribuente, l'eccedenza riportabile di Ace, se ancora disponibile, può essere riconosciuta a scomputo del maggior imponibile accertato.

Praticamente, nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, il contraddittorio costituisce l’unica sede in cui il contribuente potrà richiedere specificatamente all’Ufficio di operare il riconoscimento dell’eccedenza di Ace a scomputo dei maggiori imponibili e l’Ufficio dovrà riscontrare che l’eccedenza richiesta sia spettante, sia nell’an che nel quantum.

Nello specifico, infatti, per potere scomputare dal maggior reddito le eccedenze di Ace – su richiesta de contribuente – è necessario che il loro ammontare sia:

  • esposto nella dichiarazione del periodo d’imposta oggetto di rettifica;
  • riportato nei periodi successivi;
  • non utilizzato fino al momento dello scomputo in sede di definizione in adesione.

L'Ufficio, precisa inoltre la circolare, dovrà effettuare una verifica della spettanza nel merito dell'eccedenza Ace scomputabile, anche con riguardo all'applicabilità delle disposizioni antielusive.

Ace, scomputo dell’eccedenza in presenza di perdite

Dopo aver ricordato che l’Ace deve essere portata in deduzione fino a concorrenza del reddito complessivo netto, nella circolare n. 5/E del 2019 si offrono indicazioni specifiche anche per il caso in cui ci siano perdite di periodo o pregresse nel periodo d’imposta oggetto di rettifica.

In tale ipotesi, in sede di procedimento di adesione, il contribuente può richiedere lo scomputo dell’eccedenza Ace per abbattere solo la parte del maggior imponibile che ecceda le eventuali perdite di periodo e pregresse (riportabili ai sensi degli articoli 8 e 84 del Tuir), esposte nella dichiarazione del periodo d’imposta oggetto di rettifica e utilizzabili nella misura prevista in relazione alla loro natura (per intero o all’80%).

Con alcuni esempi pratici l’Agenzia chiarisce questo aspetto.

L'ultima parte della circolare n. 5/E, invece, è dedicata allo scomputo di eccedenze Ace nel caso di accertamenti su società che partecipano al consolidato fiscale.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – 14 febbraio 2019 - Riporto eccedenze ACE, la mancanza di personale non è di ostacolo – Moscioni

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