Ecco le nuove prestazioni occasionali

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Ecco le nuove prestazioni occasionali

Premessa

Il D.L. n. 50/2017 conv. in L. n. 96/17 ha introdotto l’art. 54-bis il quale, in un concentrato di 21 commi, contiene la disciplina delle nuove prestazioni di lavoro occasionali.

L’INPS, con circolare n. 107 del 2017 e con messaggio n. 3177/2017 ha fornito le prime istruzioni operative per l’utilizzo di tale tipologia contrattuale.

L’Ispettorato del lavoro, sulla base delle indicazioni rese dall’Istituto previdenziale, ha invece fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile per il caso di illecito utilizzo delle prestazioni occasionali (cfr. circolare n. 5 del 2017 e nota 7427 del 21/08/2017).

Occorre illustrare, sinteticamente, le principali caratteristiche del nuovo strumento contrattuale, il quale è stato suddiviso in due tipologie, a seconda che l’attività del prestatore venga essere resa in ambito familiare ovvero in un contesto sociale, professionale o aziendale.

Infatti, qualora l’attività debba essere resa in favore di persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, ricorre la tipologia del Libretto famiglia. Diversamente se il datore di lavoro rientra tra professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche, allora lo strumento all’uopo utilizzabile è il Contratto di prestazione occasionale.

Regole comuni per il Libretto famiglia e per il Contratto di prestazione occasionale

Entrambe le tipologie sono qualificabili come prestazioni di lavoro occasionali e sono state normativamente definite come “attività lavorative” e assoggettate a “rimodulati” limiti economici, quantificati al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione, riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa (1° gennaio - 31 dicembre) e calibrati per tipologia di lavoratore.

Per prestazioni occasionali devono intendersi le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile:

  • a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro per ciascun prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (comma 1, lett. a);
  • a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro (comma 1, lett. b.);
  • a compensi di importo non superiore a 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore di lavoro in favore del medesimo utilizzatore, che non possono comunque superare il limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile (comma 1, lett. c e comma 20). Nel settore agricolo tale limite è dato dal rapporto tra 2.500 euro annui e la retribuzione oraria individuata dal CCNL, ai sensi del comma 16 (euro 9,65 area 1; 8,80 area 2; 6,56 area 3 CCNL operai agricoli e florovivaisti cfr. INPS mess. n. 2887/2017).

Regole comuni alle predette fattispecie contrattuali sono:

  • il prestatore deve fruire di riposo giornaliero, pause e riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del D.lgs. n. 66/03;
  • i compensi percepiti dal prestatore non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;
  • i compensi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • non è possibile ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali qualora il datore abbia in corso con il prestatore un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa ovvero nell’ipotesi in cui tali rapporti siano cessati da non oltre sei mesi. Tale divieto, secondo l’interpretazione resa dall’Ispettorato del lavoro (cfr. circolare n. 5 cit.), non trova applicazione in relazione al personale utilizzato con lo strumento della somministrazione;
  • l’erogazione del compenso al lavoratore viene eseguita dall’Istituto previdenziale entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;
  • possibilità di effettuare la registrazione e gli adempimenti amministrativi nella piattaforma telematica INPS da parte dell’utilizzatore e del prestatore. Diversamente i consulenti del lavoro e gli enti di patronato potranno effettuare esclusivamente la registrazione del prestatore e curare tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto famiglia da parte dell’utilizzatore e del prestatore.
  • versamento, da parte dell’utilizzatore, mediante modello F24 o in via elettronica (addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid) della provvista destinata a finanziare l’INPS per l’erogazione del compenso al prestatore.
  • il prestatore viene iscritto all’INPS nella gestione separata e correlativamente beneficia delle tutele previdenziali e assicurative;
  • registrazione dell’utente nella piattaforma telematica. In tale contesto l’utente deve indicare l’IBAN del conto corrente bancario/postale, il libretto postale ovvero la carta di credito, sui quali l’INPS deve procedere al pagamento dei compensi. Sull’utente ricade la responsabilità per eventuali errori nell’inserimento dei predetti dati.

Il Libretto famiglia

Venendo al regime normativo specifico per il Libretto Famiglia, quest’ultimo è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in €. 10,00 cadauno, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il versamento eseguito dall’utilizzatore per alimentare il portafoglio virtuale deve essere pari a € 10,00 ovvero a multipli di € 10,00.

Il Libretto famiglia può essere impiegato esclusivamente per lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare.

Quanto ai termini di comunicazione dell’attività lavorativa questa deve essere eseguita non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa. La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero, gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni. 

Da segnalare che contestualmente alla trasmissione della comunicazione, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o SMS e MyINPS, dell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa e dei relativi termini di svolgimento.

Il Contratto di prestazione occasionale

Per quanto riguarda invece il Contratto di prestazione occasionale, quest’ultimo, oltre a limiti di natura economica, soggiace a ulteriori delimitazioni di carattere soggettivo e oggettivo. 

In particolare tale contratto non può essere utilizzato:

  1. da datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.Nel computo vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica. I dipendenti part-time sono computati in proporzione all’orario svolto e i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre.
  2. dalle imprese dell’edilizia e di settori affini, ovvero esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo e da quelle settore delle miniere, cave e torbiere;
  3. nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Limiti e regole particolari vigono per il settore agricolo e per il lavoro con la pubblica amministrazione.

La misura del compenso viene rimessa all’autonomia negoziale delle parti, le quali, tuttavia, sono tenute al rispetto dei seguenti limiti: 

  • l’importo orario non può essere inferiore a € 9,00;
  • l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

La misura dei versamenti eseguiti dall’utilizzatore è libera e va ad alimentare il portafoglio virtuale affinché l’INPS proceda ai pagamenti in favore del lavoratore.

Quanto agli obblighi amministrativi, il Contratto di prestazione occasionale va comunicato dal datore di lavoro almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa e in essa devono essere inseriti tutte le informazioni richieste dalla piattaforma.

È importante sottolineare che laddove la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore è tenuto revocare la dichiarazione inoltrata. La revoca deve essere eseguita entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Dopo il terzo giorno, in difetto di revoca, l’INPS procede a integrare il compenso pattuito dalle parti.

Ciascuna delle informazioni suddette viene comunicata dall’INPS al prestatore con le modalità descritte per il Libretto famiglia.

Il regime sanzionatorio

Stando all’interpretazione dell’art. 54 bis comma 20 del D.L. n. 50 cit., fornita dall’Ispettorato, il regime sanzionatorio è così articolato:

a) la violazione che riguarda il superamento dei limiti economici comporta la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto a tempo pieno e indeterminato. Tale trasformazione opera ex nunc e cioè dalla data di superamento dei predetti limiti;

b) il contratto utilizzato per lavoratori con i quali il datore ha in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, determina, invece, la riqualificazione del rapporto in un rapporto a tempo pieno e indeterminato, con efficacia ex tunc;

c) la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva previsto per il Contratto di prestazione occasionale soggiace alla sanzione amministrativa di €. 833,33 per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione. Non si applica la procedura di diffida ex art. 13 D.lgs. n. 124/04. Se la violazione riguarda più lavoratori, la sanzione è determinata dal prodotto tra €. 833,33 e la somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate. Come puntualizzato con nota dell’Ispettorato del lavoro n. 7427 del 21/08/2017, il parametro per la quantificazione delle sanzione è dato dal numero delle giornate, indipendentemente dai lavoratori impiegati nella singola giornata;

d) non è prevista nessuna specifica sanzione amministrativa per l’ipotesi della violazione dell’obbligo di comunicazione del Libretto famiglia. In tale ipotesi si ritiene che trovi applicazioni la disciplina generale in materia di accertamento di lavoro nero per i settori cui può essere impiegato il Libretto famiglia.

e) medesima sanzione di cui al punto c) si applica nel caso di utilizzazione del Contratto di prestazione occasionale da parte di datore di lavoro che occupa più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

f) la violazione degli obblighi sul riposo giornaliero, pause e riposi settimanali di cui agli artt. 7, 8 e 9, del D.lgs. n. 66 cit. comporta l’applicazione delle specifiche sanzioni previste in suddetta materia;

g) la violazione degli obblighi di sicurezza è sottoposta alle sanzioni stabilite dal D.lgs. n. 81/08, sempre che il committente sia imprenditore o professionista.

Comunicazione preventiva e maxisanzione

La circolare n. 5/2017 dell’Ispettorato dedica particolare attenzione al rapporto intercorrente tra la maxi-sanzione per lavoro nero e la sanzione prevista per violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva applicabile al Contratto di prestazione occasionale.

Stante la previsione di un unico obbligo di comunicazione preventiva, l’Ispettorato stabilisce un criterio non già generale, ma empirico, e quindi suscettivo di un’applicazione da saggiare in relazione alle circostanze del caso concreto.

Nessun problema si dovrebbe porre qualora la comunicazione sia stata eseguita tardivamente o non contenga tutti gli elementi richiesti o, ancora, gli elementi non corrispondano a quanto effettivamente accertato. In tale caso troverà applicazione la sanzione amministrativa di €. 833,33.

La questione si complica quando tale comunicazione, all’atto dell’accesso ispettivo, non sia stata effettuata.

Secondo l’Ispettorato la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma predisposta dall’Istituto non costituisce, di per sé, elemento sufficiente ad escludere che si tratti di un rapporto di lavoro sconosciuto alla Pubblica Amministrazione.

Ciò posto ove all’assenza della registrazione si accompagni anche l’assenza della comunicazione, la sanzione amministrativa di €. 833,33 potrebbe trovare applicazione qualora venga accertato il requisito dell’occasionalità della prestazione.

Per valutare tale elemento la circolare n. 5 cit. suggerisce di analizzare le attività pregresse svolte dal lavoratore ovvero il rispetto nel corso del rapporto di lavoro in fieri dei limiti economici e temporali previsti dall’art. 54 bis del D.L. n. 50 cit..

In assenza anche di uno solo di tali requisiti, secondo l’Ispettorato dovrà essere irrogata la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”, a condizione però che il personale ispettivo dimostri che il prestatore sia stato adibito al lavoro con vincolo di subordinazione.Quest’ultimo è un elemento di rilevante novità, perché supera, seppur implicitamente, le indicazioni fornite con circolare n. 4 del 2013 del Ministero del Lavoro, in cui veniva stabilito un rapporto di consequenzialità diretta tra assenza di comunicazione preventiva e maxi-sanzione.

Al ricorrere della subordinazione e in assenza dell’occasionalità della prestazione ovvero del rispetto dei limiti economici o temporali, la maxisanzione troverà applicazione qualora la comunicazione venga inoltrata dall’utilizzatore nel corso dell’accesso ispettivo.Infine, viene ritenuta “maxisanzionabile” anche la condotta del datore che revochi la comunicazione, a fronte di una prestazione di lavoro effettivamente resa.

Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo dell’opinione degli autori e non impegnano l’amministrazione di appartenenza

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