Esercizio delle funzioni di preposto da parte del datore di lavoro: in quali casi?

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Esercizio delle funzioni di preposto da parte del datore di lavoro: in quali casi?

La sicurezza sul lavoro al centro dell’Interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, con cui il Ministero del lavoro ha risposto ad alcuni quesiti della Camera di Commercio di Modena incentrati soprattutto sulla figura del preposto e sulla possibilità o meno che le sue funzioni siano svolte direttamente dal datore di lavoro.

Il preposto: chi è e cosa fa

Il preposto è definito dall’art. 2, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008 come la persona che, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Si tratta in sostanza di un soggetto che riveste una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori impartendo loro direttive ed assumendosi quindi le responsabilità conseguenti all'esercizio di questo potere nel rispetto del dovere di sicurezza.

Nel sovrintendere un dato gruppo di lavoratori, l'azione di vigilanza deve quindi estendersi anche al rispetto delle norme di leggi e aziendali in materia di sicurezza da parte dei lavoratori.

Il preposto, dunque, non predispone solo le misure protettive ma, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, può e deve impartire ordini sui comportamenti sicuri da adottare, vigilare sul corretto operato dei lavoratori e segnalare eventuali loro comportamenti rischiosi, anomalie o condizioni di pericolo.

NOTA BENE: Tali responsabilità competono a chiunque, pur sprovvisto di regolare incarico, eserciti in concreto i poteri giuridici propri del preposto.

Obblighi

Entrando nello specifico, il preposto deve, a norma dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008:

  • sovrintendere e vigilare sull'osservanza degli obblighi di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte dei lavoratori;
  • verificare che i lavoratori utilizzino i mezzi di protezione collettivi ed individuali messi e, in caso di comportamenti non conformi, intervenire fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
  • in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
  • verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio e dare istruzioni in modo tale che i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro;
  • informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa le disposizioni in materia di protezione;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali deficienze delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale ed ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro;
  • in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

I quesiti dell’interpello

Tornando all’Interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, la Camera di Commercio di Modena ha chiesto:

  • se l'obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
  • se piccole realtà aziendali, dove il datore di lavoro sia anche il preposto, debbano comunque provvedere alla sua individuazione;
  • se la figura del preposto e del datore di lavoro possano coincidere;
  • se debba essere comunque individuato un preposto qualora un’attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintenda all'attività lavorativa di altri lavoratori.

La risposta del Ministero

Richiamando alcuni articoli del D.Lgs. n. 81/2008, il Ministero ritiene che la volontà del legislatore sia quella di rafforzare il ruolo del preposto quale figura di garanzia e che, pertanto, sussiste sempre l'obbligo di una sua individuazione.

L'esercizio diretto delle funzioni di preposto da parte del datore di lavoro, pertanto, è da considerarsi solo come extrema ratio nei soli casi di modesta complessità dell'attività lavorativa e laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente alle lavorazioni esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto sono svolte necessariamente dal datore di lavoro.

Qualche considerazione

Stupisce, a parere di chi scrive, che a distanza di quindici anni dall’emanazione del Testo unico per la sicurezza sul lavoro ancora si pongano quesiti in ordine alla figura del preposto, la cui importanza basilare all’interno della tutela della salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro dovrebbe invece essere ormai acquisita.

Scoprire la necessità di questo ruolo all’interno dell’organizzazione aziendale dà la misura di come ci sia molto da fare ancora, purtroppo, nel nostro Paese perché la coscienza dell’importanza della sicurezza del lavoro diventi parte integrante di ogni realtà lavorativa.

Tutto questo, nonostante nel 2023 abbiano perso la vita sui luoghi di lavoro più di 1200 persone.

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