Esonero assunzione disabili: nuova autocertificazione entro il 1° novembre

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Esonero assunzione disabili: nuova autocertificazione entro il 1° novembre

Entro il 1° novembre 2024, i datori di lavoro che, alla data del 1° ottobre 2024 (entrata in vigore del DM 11 giugno 2024), già beneficiavano dell’esonero dall'obbligo di assunzione disabili e intendono continuare ad avvalersi di tale istituto, sono tenuti a inviare una nuova autocertificazione, attestante le unità in esonero per tutte le provincie interessate.

A differenza del passato, la nuova procedura consente l’invio di una sola autocertificazione per azienda, senza possibilità di presentare dichiarazioni separate per diversi ambiti provinciali.

Obblighi e condizioni dei datori di lavoro

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che impiegano personale in attività con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per 1000 possono richiedere l’esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, come previsto dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Per beneficiare dell’esonero, è obbligatorio versare un contributo al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, calcolato per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore non assunto.

Le condizioni necessarie per accedere all’esonero sono le seguenti:

  • impiego di personale in attività con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille;
  • presentazione dell’autocertificazione dell’esonero;
  • pagamento del contributo esonerativo secondo gli importi e le modalità stabiliti.

Procedura di presentazione dell’autocertificazione

L’autocertificazione dell’esonero deve essere inviata esclusivamente online tramite il portale "Servizi Lavoro" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa autenticazione con SPID o CIE.

Nell'autocertificazione, dovranno essere indicati la classe occupazionale di riferimento, e per ciascun ambito provinciale, i seguenti dati: base di computo, quota di riserva, numero di lavoratori con disabilità occupati, numero di lavoratori impiegati in lavorazioni ad alto rischio, base netta, quota netta e quota d'esonero.

Nuova autocertificazione

La nuova autocertificazione è considerata in regime di continuità con il trimestre precedente ed è valida per l’intero trimestre in cui viene effettuato il pagamento, a condizione che l'importo dovuto sia integralmente versato. Tuttavia, le aziende possono scegliere di non avvalersi del regime di continuità, in tal caso l’autocertificazione sarà valida dalla data di presentazione.

Aziende già beneficiarie dell'esonero prima del 1° ottobre 2024

Le aziende che già beneficiavano dell’esonero devono presentare una nuova autocertificazione, in quanto a partire dal 1° ottobre 2024, il sistema non permetterà la presenza di più autocertificazioni con stato “Inviata”.

Di conseguenza, il sistema procederà in modo autonomo come segue:

  • le autocertificazioni in stato di Bozza saranno annullate.
  • le autocertificazioni in stato di Inviata saranno poste in stato Scaduta.

Accedendo al menù "Gestione Autocertificazioni", le aziende potranno visualizzare tutte le autocertificazioni scadute e inviare una nuova autocertificazione per scegliere se usufruire del regime di continuità. 

NOTA BENE: Dopo il 1° novembre 2024, non sarà più possibile optare per il regime di continuità. Le aziende che presenteranno l’autocertificazione successivamente a tale data non potranno più beneficiarne.

Le modalità di inserimento di una “nuova autocertificazione” sono le seguenti:

  • selezionando la voce “inserisci nuova autocertificazione”, tutti i campi dovranno essere compilati da zero;
  • selezionando l’icona “clona l’autocertificazione” e premendo “conferma”, i dati saranno precompilati con quelli dell’autocertificazione originaria, che potranno comunque essere modificati. Se sono presenti più autocertificazioni scadute, sarà possibile clonarne solo una. Se si seleziona "annulla", si torna alla lista delle autocertificazioni senza procedere alla clonazione.

Una volta creata una bozza, non sarà più possibile inserire nuove autocertificazioni o effettuare ulteriori clonazioni. La bozza può essere modificata o cancellata, e in caso di cancellazione, sarà possibile inserire o clonare solo un’autocertificazione scaduta.

Aziende che non beneficiavano dell’esonero prima del 1° ottobre 2024

Le aziende che non avevano presentato un’autocertificazione prima del 1° ottobre 2024, dovranno seguire una procedura semplificata inserendo una nuova autocertificazione e non potranno avvalersi del regime di continuità.

La DIPE (Dichiarazione di impegno programmatico di esonero) di inserimento sarà valorizzata con la data di salvataggio della bozza. Dopo la creazione della bozza, non sarà possibile inserire altre autocertificazioni, ma sarà comunque possibile modificarla o cancellarla.

ATTENZIONE: Tutte le aziende, sia quelle già beneficiarie dell’esonero che le nuove, devono presentare la nuova autocertificazione entro il 1° novembre 2024.

Per ulteriori dettagli sulle procedure, consultare il manuale utente allegato.

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