Estromissione agevolata dei beni. Scadenza

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Estromissione agevolata dei beni. Scadenza

Inizialmente prevista dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208, comma 121 dell’articolo 1, la legge di bilancio 2023 – n. 197 del 29 dicembre 2022 – rinnova la disciplina di favore per gli imprenditori individuali che intendono estromettere i beni strumentali dall’impresa.

Gli interessati hanno tempo fino al 31 maggio 2023 per decidere di approfittare della possibilità di portare i beni nella sfera personale pagando un’imposta sostitutiva al posto della tassazione ordinaria sulle plusvalenze, pari al 26%.

Nel dettaglio, i tratti distintivi della misura.

Estromissione dei beni dall’impresa: soggetti ammessi

Possono avvalersi della facoltà solamente gli imprenditori individuali da intendersi anche:

  • l’impresa familiare;
  • l’impresa in liquidazione;
  • l’impresa derivante da una donazione o da successione dopo il 31/10/2022. In questo caso, il donatario o l’erede devono esercitare l’attività ricevuta.

Ne sono esclusi, dunque, i professionisti, le società, gli enti commerciali, le imprese soggette a procedura concorsuale, quelle cessate al 1° gennaio 2023.

L’estromissione in parola, inoltre, non è ammessa quando il bene da estromettere è stato acquistato dopo il 31/10/2022 o venduto prima del 1° gennaio 2023.

L’imposta sostitutiva

Il soggetto che fruisce dell’agevolazione sarà tenuto a versare un‘imposta sostitutiva agevolata pari all’8 per cento al posto delle imposte ordinarie (Irpef ed Irap).

L’imposta dell’8% va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile all’atto dell’estromissione ed il costo fiscalmente riconosciuto dello stesso.

In alternativa, è possibile applicare l’imposta sostitutiva utilizzando invece del valore normale il valore catastale degli immobili.

Con riferimento al valore fiscalmente riconosciuto, esso corrisponde alla differenza tra il costo storico di acquisto dell’immobile e l’importo degli ammortamenti dedotti fiscalmente fino al periodo d’imposta 2022 compreso, tenendo conto anche di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

Quali gli immobili che è possibile estromettere?

Oggetto di estromissione sono gli immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del DPR n. 917/1986, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ossia:

  • gli immobili strumentali per destinazione,
  • gli immobili strumentali per natura.

I primi – beni strumentali per destinazione – sono quelli utilizzati direttamente ed esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, a prescindere dalla loro categoria catastale.

Quelli strumentali per natura sono gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (si tratta di quelli relativi alle categorie catastali B, C, D, E, A/10).

NOTA BENE: Per le imprese in contabilità ordinaria, i beni sono relativi all’impresa se indicati nell’inventario redatto ai sensi dell’articolo 2217 del codice civile; per le imprese in contabilità semplificata, se indicati nel registro dei beni ammortizzabili.

Non possono rientrare nella estromissione agevolata gli immobili che costituiscono beni merce o gli immobili patrimonio.

Adempimenti per l’estromissione dell’immobile

E’ richiesto, ai fini dell’opzione, il cosiddetto “comportamento concludente” del contribuente ovvero il fatto che dimostra in forma tacita la volontà del soggetto.

L’imprenditore ha tempo fino al 31 maggio 2023 per manifestare tale comportamento che si sostanzia nella rilevazione contabile dell’operazione:

- sul libro giornale per l’impresa in contabilità ordinaria;

- sul registro dei beni ammortizzabili, per chi opera in regime di contabilità semplificata.

Il versamento dell’imposta sostituiva deve avvenire in due tranches:

  • la prima entro il 30 novembre 2023 per il 60% del dovuto;
  • la seconda entro il 30 giugno 2024 per l’altro 40%.

L’effetto dell’estromissione retroagisce al 1° gennaio 2023.

ATTENZIONE: È sostanziale che i valori estromessi e l’imposta sostitutiva siano indicati nella dichiarazione dei redditi.

Il mancato o ritardato versamento non incide sull’operatività dell’estromissione. L’imposta non pagata sarà iscritta a ruolo.

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