Eventi alluvionali, istruzioni per la sospensione degli adempimenti INAIL

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Eventi alluvionali, istruzioni per la sospensione degli adempimenti INAIL

Con la circolare 24 luglio 2023, n. 33, l’Inail fornisce le indicazioni operative in merito alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei premi nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023.

Il decreto Alluvioni ha espressamente previsto interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ivi inclusa la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria nei territori di cui all’allegato 1 del medesimo decreto legge.

Sospensione degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria

La sospensione relativa agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria trova applicazione per i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 per i soggetti con la residenza, la sede legale ovvero la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 del sopra citato decreto.

NOTA BENE: I versamenti sospesi devono essere effettuati - senza l’applicazione di sanzioni e interessi - in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Destinatari

La sospensione è prevista per i datori di lavoro privati nonché per i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e trova applicazione esclusivamente per le posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.

ATTENZIONE: Con la posizione assicurativa territoriale si fa riferimento alla sede operativa ovvero alla sede in cui è svolta l’attività economica del soggetto assicurante.

Si escludono i soggetti assicuranti per i quali nei territori interessati risulti solo la sede legale, senza lavoratori occupati.

Altresì, si specifica che:

  • in caso di aziende autorizzate all’accentramento delle posizioni assicurative, la sospensione riguarda soltanto i premi riferiti alle unità produttive ubicate nei territori colpiti dal sisma;
  • le aziende plurilocalizzate con sedi operative sia nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e franosi, sia al di fuori di detti territori, possono sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle posizioni assicurative territoriali (PAT) ubicate nei Comuni colpiti;
  • sono sospesi per l’intero periodo i termini degli adempimenti a carico dei Consulenti del Lavoro e degli altri soggetti di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. In tal senso, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse ai relativi adempimenti.

Versamenti sospesi

I versamenti sospesi sono i seguenti:

  • la seconda e la terza rata del premio di autoliquidazione 2022-2023, con scadenza rispettivamente il 16 maggio 2023 e il 21 agosto 2023 (per i soggetti che hanno comunicato di pagare il premio di autoliquidazione in quattro rate);
  • i premi mensili per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne e i premi assicurativi aventi scadenza nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023;
  • le rate mensili nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, in corso alla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Si specifica che non potrà essere rimborsato quanto già versato.

Modalità di sospensione

I soggetti interessati alla fruizione della sospensione dovranno trasmettere apposita comunicazione tramite il servizio online “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” entro il 20 novembre 2023.

Il suddetto servizio - disponibile dal 25 luglio 2023 - è accessibile dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.

I codici di agevolazione sono:

  • codice 269” - sospensione dei versamenti per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 1° maggio 2023 nei territori di cui all’allegato 1 del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61;
  • codice 270” - sospensione delle rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, in corso alla data del 1° maggio 2023 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 1° maggio 2023 nei territori di cui all’allegato 1 del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61;
  • codice 271” - sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023 dei termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 e di cui all’articolo 27 delle modalità di applicazione delle vigenti tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 (MAT) per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 1° maggio 2023 nei territori di cui all’allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

Modalità di versamento dei premi sospesi

Il versamento dei premi sospesi dovrà essere indicato nel modello F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi con il numero di riferimento "999269”.

Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie, nel modello F24, deve essere indicato il numero di riferimento “80000x” comunicato con il provvedimento di concessione della rateazione.

Rilascio del DURC on line

La sospensione dei pagamenti - in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 - rientra nell’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, in base al quale la regolarità sussiste nei casi di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

Sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione e proroga dei termini e delle scadenze della definizione agevolata

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha precisato le seguenti misure:

  • sospensione dei termini relativi a versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 20238;
  • sospensione dei versamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio, oppure riferite alle somme dovute a titolo di definizione agevolata di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazione dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (“Rottamazione-ter”);
  • sospensione fino al 31 agosto 2023 delle attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione;
  • proroga di tre mesi dei termini e delle scadenze della definizione agevolata di cui all’articolo 1, comma 231 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (“Rottamazione-quater”) per cui la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023;
  • differimento di tre mesi sia del termine entro il quale Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute a seguito della presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata di cui alla citata legge 29 dicembre 2022, n. 197 per il perfezionamento della definizione stessa, sia le successive scadenze per il pagamento delle somme dovute.

Ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi

È sospeso il termine di 30 giorni per la presentazione dei seguenti ricorsi amministrativi:

  • al Consiglio di amministrazione dell'Inail contro i provvedimenti dell'Istituto riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • alla Sede territoriale dell'Inail contro i provvedimenti emessi dalla stessa Sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le MAT 2019.

Tale sospensione decorre dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023.

Allegati

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