False comunicazioni sociali ed esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero

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Il bilancio aziendale rappresenta un documento di fondamentale importanza sia durante l’intero ciclo di vita dell’impresa che nella sua gestione operativa.

Esso viene redatto, di norma, con cadenza annuale e ha, tra i suoi principali obiettivi, quello di fornire ai soci e ai soggetti terzi le informazioni necessarie per prendere decisioni consapevoli riguardanti l’azienda. Tale funzione evidenzia come il bilancio non abbia una valenza esclusivamente interna all’impresa, ma si rivolga altresì a investitori esterni e alla collettività in generale. Pertanto, la corretta, fedele e veritiera redazione del bilancio è obbligatoria, in quanto costituisce una garanzia di tutela della pubblica fiducia affidata a tale documento.

Eventuali irregolarità presenti nel bilancio, se commesse in mala fede, configurano una violazione delle disposizioni normative previste dal codice civile e integrano il reato di false comunicazioni sociali.

Reati societari

Rientrano nella categoria dei reati societari tutte le fattispecie che si configurano nell’ambito dell’esercizio di un’attività imprenditoriale svolta in forma collettiva, ossia societaria. Le ipotesi di reato in materia societaria presentano significative differenze in relazione alla possibile lesione di molteplici interessi giuridici.

È importante sottolineare, sebbene si tratti di un aspetto prevalentemente formale, che la previsione di tali reati non è contenuta nel codice penale né in una normativa speciale, ma all’interno del corpus normativo del codice civile. Tale scelta legislativa risulta peculiare e trova giustificazione nel fatto che le società sono disciplinate nei loro aspetti specifici proprio dal codice civile.

Fattispecie incriminatrici

Le disposizioni normative che disciplinano tali illeciti sono contenute nel codice civile, precisamente nel Titolo XI del Libro V, dagli articoli 2621 a 2642.

In particolare, la fattispecie del reato di false comunicazioni sociali è regolata dall’articolo 2621, che così dispone: “Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

L’articolo in esame, nella sua formulazione attuale, disciplina il delitto di false comunicazioni sociali che opera in via residuale, ossia ogniqualvolta non risulti applicabile l’art. 2622 del codice civile, relativo alle società quotate in mercati regolamentari. Pertanto, la presente normativa si applica esclusivamente alle società non quotate. Tale interpretazione deriva dalla locuzione iniziale dell’art. 2621, che specifica: «Fuori dai casi previsti dall’art. 2622 (...)», confermando l’applicabilità di quest’ultimo articolo a tutte le fattispecie da esso contemplate.

Reato di false comunicazioni sociali

Il bilancio, in particolare quello d’esercizio, rappresenta il documento maggiormente utilizzato nella commissione di reati. Esso può essere considerato l’elemento centrale nel reato di false comunicazioni sociali.

Tale illecito consiste nella redazione non veritiera del rendiconto, mediante la rappresentazione di fatti materiali non conformi alla realtà o l’omissione di informazioni rilevanti che la legge impone di comunicare.

Questa condotta determina una rappresentazione distorta della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, inducendo in errore i destinatari.

Gli autori - quali amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori - perseguono tale comportamento esclusivamente allo scopo di ingannare soci o pubblico per ottenere un profitto illecito per sé o per terzi. È opportuno sottolineare come la compilazione non corretta del bilancio, implicante necessariamente una falsa rappresentazione della situazione aziendale, sia generalmente qualificata come reato. Spesso tale illecito riguarda anche documenti connessi al bilancio, quali relazioni o comunicazioni sociali previste dalla normativa e rivolte a soci o al pubblico.

Soggetti attivi del reato

Il reato, da qualificarsi come reato proprio, può essere commesso solo da particolari figure presenti all’interno della società, ossia:

  • amministratori;
  • direttori generali;
  • dirigenti preposti alla redazione documenti contabili e societari;
  • sindaci;
  • liquidatori.

Destinatari delle false comunicazioni sociali

Dall’analisi dell’articolo 2621 del codice civile emerge che le false comunicazioni sociali non costituiscono sempre un reato. Elemento essenziale per la configurazione del reato in esame è il destinatario della comunicazione. A tal proposito, la norma individua specificamente i seguenti soggetti:

  • soci;
  • pubblico.

Pertanto, si ritiene che tale precisa individuazione escluda in modo inequivocabile gli altri soggetti, considerando che soltanto i soci o il pubblico, inteso come investitori, potrebbero subire un danno concreto derivante dal comportamento doloso delle figure sopra indicate.

Ingiusto profitto ed elemento soggettivo del reato

L’ingiusto profitto ottenuto dall’autore del reato, sia per sé che per terzi, si configura come qualsiasi vantaggio acquisibile, non necessariamente di natura economica, privo di un diritto legittimo e realizzato in violazione della legge o mediante un utilizzo distorto della normativa con finalità diverse da quelle previste. 

Per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato, è necessario il dolo specifico, ossia la volontà consapevole di conseguire un profitto illecito per sé o per altri.

Fatti materiali

Per "fatti materiali non rispondenti al vero" si intende una rappresentazione falsa di determinati eventi che, per la loro rilevanza, inducono in errore il destinatario dell’informazione.

ATTENZIONE: L’attuale formulazione normativa prevede la sussistenza del reato in questione solo in presenza di “fatti materiali rilevanti”, richiedendo che tali elementi siano di natura oggettiva.

Si ritiene pertanto esclusa dalla fattispecie incriminatrice ogni semplice espressione di carattere soggettivo, quali opinioni, valutazioni o previsioni. Le considerazioni sopra esposte trovano conferma nella norma stessa, la quale ha provveduto a precisare quanto evidenziato riguardo all’obbligatorietà delle comunicazioni.

La corrente di pensiero attualmente predominante, in seguito alle modifiche apportate al termine “valutazioni”, ora assente nel testo normativo, conferma che la falsità assume rilevanza esclusivamente quando concerne dati informativi essenziali in grado di influenzare le decisioni di soci, creditori e pubblico.

Abolizione delle soglie di punibilità

La riforma del 2015 ha eliminato le soglie di punibilità presenti nel precedente testo normativo. Tuttavia, al fine di stabilire una soglia di punibilità di natura oggettiva e non basata su parametri definiti, è stato introdotto un ulteriore elemento oggettivo rappresentato dalla “concreta idoneità” dell’azione o omissione a indurre in errore.

Tale parametro, privo di limiti precisi, si presta a molteplici interpretazioni discordanti, poiché conferisce all’organo giudicante ampi margini di discrezionalità che, a parere dello scrivente, risultano non conformi né allo spirito della norma né alla necessaria tassatività della fattispecie incriminatrice, soprattutto in assenza di una chiara e circoscritta delimitazione dell’area di rilevanza penale.

Costituzione di parte civile

Nel caso in cui la commissione del reato di false comunicazioni sociali determini un danno nei confronti della società, dei soci e dei creditori, tali soggetti potranno costituirsi parte civile in quanto titolari di un danno patrimoniale derivante da tali comportamenti.

La richiesta di risarcimento potrà essere avanzata esclusivamente qualora il socio abbia subito un danno diretto riconducibile alla condotta di false comunicazioni sociali, escludendo quindi la possibilità di agire per i meri riflessi negativi sul patrimonio sociale. Tale principio è applicabile anche agli altri soggetti, a condizione che al momento del fatto abbiano già intrattenuto rapporti con la società.

Sanzione penale

In caso di accertamento definitivo del reato di false comunicazioni sociali, al responsabile sarà applicata una sanzione penale che varia da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni. 

Ai sensi dell’articolo 2621-ter del codice civile, richiamante l’attenuante prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, la punibilità è esclusa quando, per l’esiguità del danno e del modus operandi, l’offesa risulta di particolare tenuità e il comportamento non abituale. Tale norma ha lo scopo di evitare la punibilità in presenza di danni lievi, considerando alcune condotte, pur causative di danno, come prive di offensività. 

L’organo competente per la valutazione della tenuità del fatto è il giudice, il quale deve considerare principalmente l’entità del danno; tale valutazione rimane discrezionale con tutte le implicazioni conseguenti. 

Conclusioni 

È indubbio che il reato di false comunicazioni sociali possa arrecare rilevanti pregiudizi sia alla società che ai soggetti coinvolti. La modalità con cui viene commesso e la sua natura insidiosa rendono difficile una immediata percezione del danno subito. 

Pertanto, oltre alle sanzioni previste dal codice civile - la cui efficacia si manifesta ex post - si ritiene indispensabile implementare all’interno delle società sistemi di controllo interno adeguati non solo a intercettare tempestivamente tali fenomeni, che in talune circostanze possono assumere grande rilevanza, ma anche a fornire risposte immediate volte ad eliminare o quantomeno limitare gli effetti negativi dell’evento criminoso.

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