Ferie, è obbligo dell'azienda provare l'invito a fruirne

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Ferie, è obbligo dell'azienda provare l'invito a fruirne

Al fine di consentire il recupero delle energie psicofisiche del prestatore di lavoro, l’art. 36 della Costituzione, al comma 3, afferma che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite”. L’istituto delle ferie e le relative modalità di fruizione sono disciplinati dall’art. 10, Decreto Legislativo 8 Aprile 2003, n. 66, secondo il quale:

  • il lavoratore dipendente ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane;
  • Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione;
  • Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Di regola il datore di lavoro, alla fine del rapporto, paga le ferie non godute dal lavoratore salvo che dimostri di averlo messo in condizione di goderne e provi che la mancata fruizione sia dovuta ad una scelta dell’interessato, il quale ha come fine la percezione dell’indennità sostitutiva. Dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 13613/2020, emerge che l’azienda deve informare e sollecitare il lavoratore dipendente a usufruire delle ferie entro il periodo prestabilito ed, eventualmente, rammentare che, in caso contrario, le stesse andranno perse. L'azienda, dunque, non può obbligare i lavoratori dipendenti a godere delle ferie, bensì deve invitarli ad esercitare il proprio diritto.

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