Fondo telecomunicazioni: importo da verificare per le domande di prestazione
Pubblicato il 14 luglio 2025
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L’INPS, con il messaggio n. 2230 del 14 luglio 2025, fornisce istruzioni in merito al Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni e alle domande di prestazione integrativa.
Finalità della prestazione integrativa
Come indicato nella circolare n. 86 del 1° agosto 2024, nel messaggio n. 1185 del 7 aprile 2025 e ora nel messaggio n. 2230/2025, il Fondo eroga una prestazione integrativa del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) e dell’Assegno di integrazione salariale (AIS).
La prestazione garantisce ai beneficiari di trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS e AIS) un trattamento complessivo pari all’80% dell’imponibile utile per il calcolo del TFR, per tutta la durata del periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento.
L’obiettivo è assicurare una maggiore tutela reddituale nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, andando oltre quanto già previsto dai trattamenti principali (ordinari o straordinari).
Requisiti di accesso e tempistiche
La prestazione integrativa può essere concessa solo in relazione a periodi autorizzati dopo l’operatività del Fondo, pertanto dal 15 febbraio 2024, giorno successivo alla nomina del Comitato amministratore. Inoltre, i periodi devono decorrere dal 1° gennaio 2024.
È importante evidenziare che, al momento, fa presente l’INPS, la domanda può essere presentata solo per le integrazioni con pagamento a conguaglio.
Per i pagamenti diretti, l’INPS annuncia che saranno fornite successive istruzioni con un prossimo messaggio.
Calcolo della prestazione: criteri e retribuzione di riferimento
Il calcolo della prestazione integrativa segue lo stesso criterio del trattamento principale. La base è costituita dalla retribuzione oraria di riferimento per ogni lavoratore.
Il parametro di riferimento è costituito dalla retribuzione mensile utile per il calcolo del TFR e corrisponde al dato fornito dal datore di lavoro nel flusso Uniemens del mese interessato, con la valorizzazione dell’elemento <MeseTFR> e dell’elemento <BaseCalcoloTFR> .
L’INPS, nel messaggio n. 2230 del 2025, aggiunge che nell’Allegato n. 1 sono presenti due esempi di calcolo (uno per lavoratore full-time, l’altro part-time), utili ai fini della corretta determinazione della stima dell’importo della prestazione integrativa.
Compilazione della domanda
Durante la procedura di compilazione della domanda, la piattaforma propone come già precompilate le ore di integrazione salariale autorizzate per la prestazione principale.
Il datore di lavoro/intermediario abilitato può completare la richiesta inserendo l’importo stimato complessivo della prestazione integrativa da erogare, che va calcolato sulla base dell’algoritmo proposto, sulla base de dati retributivi disponibili per ogni beneficiario e per l’intero periodo autorizzato dal provvedimento di concessione del trattamento principale, considerando nel calcolo la fruizione dello stesso secondo l’effettivo fabbisogno dell’azienda.
L’importo stimato complessivo della prestazione integrativa deve essere inserito al netto dell’importo corrispondente all’integrazione salariale lorda liquidato ai beneficiari per la prestazione principale.
Istanze già presentate e correzioni
Per le domande trasmesse prima del 14 luglio 2025 (data di pubblicazione del messaggio n. 2230 del 2025), se il datore si accorge che l’importo stimato in base all’algoritmo proposto non è corretto, può inviare una PEC entro 30 giorni all’indirizzo: dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it
Deve indicare il numero progressivo e il protocollo della domanda nonchè il nuovo importo stimato corretto.
Se non viene inviata alcuna comunicazione, la domanda sarà istruita sulla base dell’importo originariamente presentato.
Istruttoria e esame delle domande
Tutte le istanze, sia pregresse che nuove, saranno sottoposte al Comitato amministratore del Fondo, che deciderà secondo l’ordine cronologico di presentazione e in base alle disponibilità finanziarie del Fondo, come stabilito dall’art. 9, comma 2 del Decreto Interministeriale 4 agosto 2023.
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