Formazione professionale obbligatoria, rientra nell’orario di lavoro

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Formazione professionale obbligatoria, rientra nell’orario di lavoro

La formazione professionale imposta dal datore di lavoro, anche al di fuori del luogo di attività abituale, rientra nell’orario di lavoro? La risposta è positiva secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea che, con la sentenza nella causa C-909/19, ha interpretato la direttiva 2003/88, su taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, recepita in Italia con D.Lgs 66/2003.

Formazione imposta, la vicenda

Il caso riguarda un impiegato che, per la valutazione del suo rendimento, aveva dovuto seguire 160 ore di formazione professionale. Di questi, ben 124 ore si erano svolte al di fuori dell’orario di lavoro e in luogo diverso rispetto a quello abituale.

Da qui la richiesta del dipendente che le ore di formazione fossero equiparate a lavoro straordinario, quindi retribuite.

Orario di lavoro, la direttiva 2003/88

La direttiva 2003/88 punta a ravvicinare le legislazioni nazionali sulla durata dell’orario per assicurare una migliore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. A tal proposito, l’atto UE fissa un limite massimo per la durata settimanale del lavoro e prevede periodi di pausa e di riposo adeguati.

Tali disposizioni, chiaramente, non possono essere interpretate in maniera restrittiva dalla giurisprudenza, ossia abbassare il livello di tutela. Anzi, quando si parla di orario di lavoro, occorre tenere in considerazione sempre l’articolo 31 della Carta Ue dei diritti fondamentali, la quale assicura una limitazione della durata massima del lavoro.

Quindi, “orario di lavoro” e “periodo di riposo” sono definizioni proprie che non possono essere interpretate in base alle legislazioni nazionali.

Sul punto, la Corte ha precisato gli elementi da considerare per incasellare un’attività tra quelle rientranti nell’orario di lavoro:

  • la circostanza che il dipendente, in un determinato orario, sia tenuto a essere presente nel luogo designato dal datore;
  • l’obbligo di rimanere a disposizione del datore di lavoro anche a prescindere dal normale orario.

Orario di lavoro, irrilevante il luogo di formazione

Dunque, se il periodo di formazione è imposto dal datore – precisano i giudici – è evidente che le condizioni indicate si concretizzano, perché il dipendente si trova a disposizione del datore e la sua attività rientra nell’orario, anche se svolta al di fuori di quello standard.

In definitiva, affermano i giudici, anche se la formazione si svolge in un ambito diverso da quello abituale, essa rientra nell’orario di lavoro.

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