Fringe benefit, a breve i flussi regolarizzativi

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Fringe benefit, a breve i flussi regolarizzativi

Saranno disponibili a breve i flussi regolarizzativi da utilizzare da parte dei datori di lavoro che hanno optato per la variazione massiva d’ufficio per il recupero della quota di fringe benefit erogata nel 2022, e sottoposta a contribuzione.
E’ quanto reso noto dall’Inps con il messaggio n. 1448 del 18 aprile 2023, pubblicato ad integrazione di quanto illustrato con precedente messaggio n. 4616/2022.

Fringe benefit, recupero della quota erogata

Se, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore a 3.000 euro (limite massimo per fruire dell’esenzione da imposizione secondo quanto disposto dall’art. 12 del D.L. n. 115/2022), il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto.
Se, invece, il valore dei beni o dei servizi prestati dovesse risultare inferiore a 3.000 euro, il datore di lavoro deve provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

Fringe benefit, flussi di variazione massiva

I datori di lavoro che si avvalgono della variazione massiva d’ufficio, prima di procedere alla trasmissione della denuncia relativa al periodo di competenza gennaio o febbraio 2023, devono dichiarare di avvalersi della procedura di recupero tramite cassetto bidirezionale, utilizzando lo specifico oggetto “FRINGE BENEFIT FINO A € 3000”, allegando dichiarazione di responsabilità che attesti che quanto esposto nel flusso Uniemens corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di fringe benefit.
Tale dichiarazione comporta l’automatica generazione di un ticket corrispondente al protocollo INPS e attestante l’avvenuto invio della comunicazione bidirezionale, da esporre nel flusso Uniemens stesso.
All’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, per ciascun mese interessato vanno quindi indicati i seguenti elementi della sezione <InfoAggcausaliContrib>:

  • l’elemento <CodiceCausale>, indicando il valore “FRBI”, avente il significato di “Recupero Fringe Benefit Art. 12 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155”. I dati esposti con tale codice causale sono utili alla creazione delle “Regolarizzazioni DM\VIG” e all’individuazione dell’imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero;
  • l’elemento <AnnoMeseRif>, indicando l’anno/mese in cui è avvenuta l’erogazione oggetto del recupero;
  • l’elemento <BaseRif>, indicando l’imponibile da detrarre nel mese riferito al fringe benefit;
  • l’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicando “0” (zero), in quanto la contribuzione è determinata automaticamente dai processi di gestione contributiva dell’Istituto.

Con il messaggio in oggetto l’Istituto comunica che, a seguito della ricostruzione della denuncia mensile contenente i dati esposti, sta per essere generata la procedura automatizzata di flussi regolarizzativi che andranno a modificare, per ogni competenza indicata nell’elemento <AnnoMeseRif>, l’imponibile dei lavoratori interessati soltanto se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore non abbia già utilizzato le variabili “FRIBEN” e “FRBDIM”.

Al termine dell’elaborazione della regolarizzazione d’ufficio sarà poi dato riscontro tramite il Cassetto previdenziale del contribuente.
Il credito derivante dai flussi regolarizzativi generati dalla procedura potrà quindi essere fruito con le modalità illustrate con il messaggio n. 5159/2017.

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