Frode fiscale anche se non si ottengono vantaggi

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Frode fiscale anche se non si ottengono vantaggi

Confermato, dalla Cassazione, il sequestro preventivo disposto dal Gip in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, contestato al responsabile amministrativo di una Spa.

L’indagato si era rivolto alla Suprema corte lamentando la violazione della disposizione incriminatrice e vizi della motivazione in relazione alla mancata valutazione, da parte del Tribunale del riesame, della circostanza che gli era un semplice dipendente, senza poteri di rappresentanza della Spa nei cui interessi era stata commessa la frode fiscale oggetto dell'imputazione.

Egli aveva sottolineato di essere responsabile amministrativo, anche se dotato del potere di firmare dichiarazioni fiscali, e che non vi era prova che avesse presentato le dichiarazioni fiscali oggetto di contestazione, non essendo tali dichiarazioni presenti in atti.

Questo, a suo dire, non era stato considerato, nonostante nella società si fossero avvicendati ben tre amministratori i quali avrebbero ben potuto procedere con l'adempimento in questione.

Senza considerare che egli era stato costretto ad insinuarsi nel fallimento della società per retribuzioni non ricevute e non aveva ricavato alcun vantaggio economico dalla vicenda in esame.

Dichiarazione fraudolenta, sequestro preventivo confermato

Con sentenza n. 2270 del 20 gennaio 2021, la Suprema Corte ha ritenuto il suo ricorso inammissibile, in quanto formulato in modo non specifico.

In particolare, la difesa dell’indagato si era limitata ad affermare che non vi fosse prova del fatto che egli avesse firmato le dichiarazioni fiscali oggetto di imputazione, senza richiamare, neanche a fini di critica, la motivazione del provvedimento impugnato.

Per contro, erano state riscontrate una serie di circostanze che, per la loro pregnanza, confermavano in via indiziaria una piena e diretta partecipazione dell'indagato all'illecito di cui all'articolo 2 del D. Lgs. n. 74/2000 e rendevano irrilevante, secondo la corretta valutazione del tribunale, il fatto che non vi fosse prova dell'apposizione della firma dell'indagato sulle dichiarazioni fiscali, non presenti in atti.

Nella decisione impugnata, infatti, si dava conto, in modo analitico e coerente, delle ragioni per le quali si erano ritenuti sussistere i gravi indizi del reato contestato anche a carico dell'indagato.

Era stato evidenziato, in primis, che il ricorrente era il soggetto che, nell'ambito della società, impartiva direttive a fini della registrazione del pagamento delle fatture, con le relative annotazioni.

Una testimone aveva sottolineato il ruolo significativo dallo stesso ricoperto nell'ambito della società ed era emerso che egli fosse presente, con gli altri coimputati, ad un incontro nel quale uno di questi aveva ammesso che i lavori pagati non corrispondevano a quelli fatti.

L'indagato era stato inoltre presente alle riunioni per l'approvazione dei bilanci che un testimone aveva dichiarato falsi ed era stato indicato da quest'ultimo come uno degli autori della falsità medesima.

Per finire, la piena partecipazione dell'indagato nella gestione illecita emergeva anche da un'intercettazione telefonica fra altri soggetti e dall'esistenza di pagamenti anomali.

Secondo la Corte, in definitiva, avendo la delega alla sottoscrizione delle dichiarazioni, anche il responsabile amministrativo poteva ben rispondere del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture.

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