Frontalieri Italia–Svizzera: ratificate nuove regole su rientri e telelavoro
Pubblicato il 20 gennaio 2026
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Con la Legge 29 dicembre 2025, n. 217, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2026, l’Italia ha ratificato il Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, originariamente firmato il 23 dicembre 2020.
La legge 217/2025 entra in vigore il 20 gennaio 2026.
Il Protocollo di modifica, sottoscritto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024, interviene sul Protocollo aggiuntivo dell’Accordo, aggiornando in modo significativo la disciplina:
- del rientro quotidiano dei lavoratori frontalieri;
- dello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di telelavoro.
Le nuove disposizioni rispondono all’esigenza, espressamente richiamata nel Protocollo aggiuntivo del 2020, di adeguare la normativa all’evoluzione delle modalità di lavoro, con particolare riferimento allo smart working transfrontaliero.
Ambito soggettivo
Le nuove regole fissate dalla L. n. 217/2025 si applicano ai lavoratori frontalieri, come definiti dall’articolo 2, lettera b), dell’Accordo Italia–Svizzera, inclusi:
- i lavoratori rientranti nel regime ordinario;
- i lavoratori che beneficiano del regime transitorio previsto dall’articolo 9 dell’Accordo.
Non sono previste distinzioni in base alla data di inizio del rapporto di lavoro, purché sussistano i requisiti per la qualificazione come lavoratore frontaliere.
Mancato rientro quotidiano: limite massimo di 45 giorni annui
Il nuovo punto 2.1 del Protocollo aggiuntivo, come sostituito dal Protocollo di modifica, stabilisce che:
- il lavoratore frontaliere può non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza;
- il mancato rientro deve essere motivato da ragioni professionali;
- il limite massimo è fissato in 45 giorni per ciascun anno civile.
Ai fini del computo:
- non rilevano i giorni di ferie;
- non rilevano i giorni di malattia.
La previsione opera in via generale, salvo diversa decisione delle autorità competenti dei due Stati contraenti.
Telelavoro transfrontaliero: soglia del 25 per cento
Il nuovo punto 2.2 del Protocollo aggiuntivo introduce una disciplina espressa del telelavoro svolto dal domicilio nello Stato di residenza.
In base alla nuova formulazione:
- il lavoratore frontaliere può svolgere fino al 25 per cento dell’attività lavorativa annua in modalità di telelavoro;
- il telelavoro deve essere svolto presso il domicilio del lavoratore nello Stato di residenza;
- il superamento di tale soglia comporta la possibile perdita dello status di lavoratore frontaliere.
Entro il limite del 25 per cento:
- non si verifica alcuna modifica dello status fiscale del lavoratore;
- i redditi da lavoro dipendente sono considerati, ai fini dell’imposizione, come se l’attività fosse svolta nello Stato in cui ha sede il datore di lavoro.
Effetti fiscali
La norma chiarisce espressamente che, entro il limite del 25 per cento di telelavoro:
- salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe restano imponibili secondo le regole previste dall’Accordo;
- i giorni di telelavoro sono assimilati a giorni di lavoro svolti nello Stato del datore di lavoro, nonostante quanto previsto dall’articolo 3 dell’Accordo.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Sebbene la legge di ratifica sia entrata in vigore il 20 gennaio 2026, il Protocollo di modifica prevede espressamente che:
- le disposizioni sostanziali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- l’entrata in vigore formale è subordinata allo scambio delle notifiche diplomatiche tra i due Stati, avvenuto con la ratifica.
Ne consegue che le nuove regole su rientri e telelavoro assumono rilievo anche per periodi d’imposta antecedenti all’entrata in vigore della legge di ratifica, nel rispetto delle condizioni previste dall’Accordo.
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