Ganasce, ricorsi ai giudici ordinari

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Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 2053 del 31 gennaio 2006, dissipano i dubbi sulla giurisdizione del provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili registrati - ganasce fiscali -  qualificandolo come atto funzionale all'esecuzione forzata ed alla realizzazione del credito. Di conseguenza, la competenza in caso di contestazione del provvedimento spetta al giudice ordinario.  

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